La violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani. I dati sono drammatici e indicano un fenomeno che non accenna a diminuire: in Italia, il 31% delle donne ha subito nel corso della sua vita violenza e il 90% non l’ha denunciata. La radice della violenza contro le donne può essere rintracciata ancor oggi nella disuguaglianza dei rapporti tra donne e uomini e nella discriminazione subita dalle donne in tutti gli ambiti.
Nel comparto scuola, ove si è verificata una straordinaria avanzata femminile e ove le donne occupano ogni tipo di posizione lavorativa, è intervenuto un importante adeguamento della contrattazione che tiene conto della particolare condizione delle donne vittime di violenza. All’interno del nuovo contratto Scuola, Università, Ricerca e Afam 2016/2018 è stato recepito quanto prescritto dall’articolo 24 D. Lgs. N. 80/2015 sul diritto al congedo per le donne vittime di violenza.
È utile sapere che una donna vittima di violenza, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. n. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni, decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Ad esempio, una docente vittima di stalking potrebbe fruire del suddetto congedo lavorativo, richiedendolo al dirigente scolastico con un preavviso non inferiore a sette giorni e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo. Il trattamento economico che le spetterebbe è quello previsto per il congedo di maternità. Ricordiamo che il periodo di congedo è computato ai fini dell’anzianità di servizio, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
La dipendente vittima di violenza può anche richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.