Il viaggiatore non può essere obbligato a rinunciare al suo diritto al rimborso in denaro

Il viaggiatore non può essere obbligato a  rinunciare al suo diritto al rimborso in denaro!

Una sentenza della Corte europea di Giustizia (1) ha stabilito che il viaggiatore non può essere obbligato a rinunciare al suo diritto al rimborso in denaro. Secondo una direttiva europea (2), i viaggiatori non possono – in base a norme nazionali che recepiscono questa direttiva – rinunciare al diritto al rimborso.

Questo comunque non impedisce all’organizzatore del viaggio di proporre un buono (voucher – 3), che il viaggiatore può decidere di accettare o meno.

L’epidemia di COVID-19 e l’impatto straordinario che ha prodotto sul settore turistico non giustificano una deroga all’obbligo dell’organizzatore del viaggio di rimborso dopo la risoluzione del contratto.

Quando c’era il Covid-19, la legge italiana, violando il diritto europeo ha obbligato i viaggiatori ad accettare voucher invece di denaro. Alcuni rimborsi ancora oggi che l’epidemia non è più tale, devono essere effettuati. Alcuni organizzatori di viaggi hanno rimborsato solo dopo sentenze giudiziali: avevano sperato che la complessità di un ricorso in giudizio avrebbe indotto molti viaggiatori/creditori a rinunciare al loro diritto.

Questa sentenza della Corte europea di Giustizia mette un punto fermo: l’errore fatto durante l’epidemia di Covid 19 non può e non deve essere reiterato – finché le norme europee sono tali – in nessuna simile occasione.

Smeralda Cappetti, legale, consulente Aduc

 

 

 

1 – https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=265606&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2365932

2 –  articolo 23 della direttiva 2015/2302, precisato anche dalla  raccomandazione 2020/648 della Commissione Europea

3 – articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2015/2302