I periodi d`imposta oggetto delle sanatorie di cui alla legge 289 del 2002, per i quali non sono ancora decaduti i termini per l`accertamento ‘raddoppiati’ dall`esistenza di violazioni penali, formeranno oggetto di controllo qualora gli Uffici dispongano di specifici elementi probatori delle violazioni stesse. E` questa la direttiva contenuta nella circolare numero 1/E di oggi che prende spunto dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 247, depositata il 25 luglio 2011, che per la prima volta ha affermato il principio secondo cui i termini per l`accertamento ‘addoppiati’ operano automaticamente in presenza dell`obbligo di denuncia per i reati previsti dal decreto legislativo numero 74 del 2000, indipendentemente dalla circostanza che questo obbligo sia insorto dopo il decorso del termine breve o sia stato adempiuto entro lo stesso termine.
I chiarimenti – Valorizzando il principio affermato dalla Corte Costituzionale, concernente la riespansione" del potere di accertamento per le annualità condonate a seguito della giurisprudenza comunitaria che ha considerato illegittimo il ‘condono tombale’ in materia di Iva, la circolare precisa che i controlli possono riguardare le posizioni interessate dalle sanatorie Iva di cui agli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 289 del 2002, tenuto conto della recente giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha esteso la portata delle pronunzie comunitarie.
La circolare chiarisce, inoltre, che i dati relativi alle sanatorie non possono in nessun caso costituire, di per sé soli, indizi di violazioni penali tali da imporre l`obbligo di denuncia e la correlata riespansione del potere di accertamento, essendo sempre necessari specifici elementi idonei a configurare le violazioni stesse.