Nonostante il parere contrario degli avvocati delle ‘Reti televisive italiane’ – la società di produzione televisiva per i canali tv del gruppo Mediaset – la Cassazione ha assolto, con la formula ‘perchè il fatto non costituisce reato’, il titolare di un pub che aveva usato la sua smart card per uso domestico ‘Mediaset Premium’, anzichè la la club card dello stesso circuito, per far vedere agli avventori del suo locale una partita criptata (Inter-Juventus, del due febbraio 2006). Ad avviso della Suprema Corte, la circostanza che il gestore non avesse pubblicizzato l’appuntamento sportivo, lo manda indenne da responsabilità penale, per violazione delle norme a tutela del copyright dei diritti tv, in quanto manca il fine del lucro. ‘Non vi è ‘trasmissione’ delle immagini televisive – spiegano i supremi giudici nella sentenza 7051 – nella mera condotta di chi associa a se stesso altre persone nella fruizione dello spettacolo televisivo, a prescindere dalla liceità o meno di ciò sul piano contrattuale e quindi civilistico; ciò che si verifica di norma quando manca il fine di lucro’. Nel caso in questione, aggiunge la Cassazione, ‘la diffusione in un pub di un evento sportivo trasmesso dalla rete televisiva con accesso condizionato non risultava essere funzionale a far confluire nel locale un maggior numero di persone attratte dalla possibilita’ di seguire l’evento sportivo gratuitamente’.
‘Cio’ perche’ – come risulta dalla sentenza di merito, rileva ancora la Suprema Corte – non era stata pubblicizzata la diffusione nel pub dell’evento calcistico; al momento dell’accertamento della condotta contestata all’imputato erano presenti nel pub pochissimi avventori ai quali nessun sovrapprezzo era stato richiesto per la possibilita’ di seguire l’evento calcistico trasmesso dall’emittente televisiva’.