La società commerciale Národná diaľničná spoločnosť a.s. (la «NDS»), controllata al 100% dallo Stato slovacco, ha indetto una gara d’appalto a procedura ristretta, con bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 settembre 2007, al fine di aggiudicare un appalto pubblico di un valore stimato pari ad oltre EUR 600 milioni, per la fornitura di servizi di riscossione di pedaggi sulle autostrade e su talune strade in Slovacchia.
Per tale appalto hanno presentato offerte, assieme ad altri candidati, i raggruppamenti d’imprese SAG ELV e a. e Slovakpass . In seguito, la NDS ha chiesto a questi ultimi chiarimenti in merito agli aspetti tecnici delle loro offerte e ai prezzi anormalmente bassi da essi proposti.
Nonostante la SAG ELV e a. e la Slovakpass avessero risposto a tali richieste, la NDS li ha esclusi dal procedimento. I due raggruppamenti di società hanno avviato azioni giudiziarie avverso le decisioni amministrative che stabilivano la loro esclusione dal procedimento e le controversie sono pervenute sino dinanzi al Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema, Slovacchia), che manifesta dubbi in ordine alla questione se le decisioni della NDS rispettino i principi del diritto dell’Unione relativi alla non discriminazione e alla trasparenza nell’aggiudicazione degli appalti pubblici. Infatti il Najvyšší súd Slovenskej republiky considera che la NDS abbia escluso dal procedimento questi due raggruppamenti senza prima aver chiesto loro chiarimenti sull’asserita inosservanza delle specifiche tecniche del capitolato d’oneri e senza averli interrogati con sufficiente chiarezza in ordine ai dubbi relativi al prezzo anormalmente basso figurante nelle offerte. Il giudice slovacco chiede alla Corte di giustizia se il modo di procedere della NDS sia stato conforme alle disposizioni della direttiva sugli appalti pubblici .
Nella sentenza pronunciata in data odierna la Corte rileva, anzitutto, che la direttiva prescrive all’amministrazione aggiudicatrice di verificare gli elementi costitutivi delle offerte contenenti un prezzo anormalmente basso e di chiedere ai candidati di fornire le giustificazioni necessarie a provare la serietà delle loro offerte. Di conseguenza, la direttiva osta alla posizione di un’amministrazione aggiudicatrice che sostenga di non essere obbligata a chiedere al candidato chiarimenti su un prezzo anormalmente basso.
La Corte precisa altresì che l’amministrazione aggiudicatrice deve formulare in modo chiaro la propria domanda di chiarimenti per consentire ai candidati di giustificare pienamente e utilmente la serietà delle loro offerte. Spetta tuttavia al giudice slovacco verificare se, nel caso di specie, tale esigenza sia soddisfatta.
La Corte constata poi che la direttiva – a differenza di quanto avviene per le offerte anormalmente basse – non prevede esplicitamente quali siano le conseguenze da trarre dalla constatazione, nell’ambito di una gara d’appalto a procedura ristretta, dell’imprecisione di un’offerta o della sua non conformità alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri. Secondo la Corte tale procedura, per sua natura, comporta che, una volta effettuata la selezione dei candidati e dopo che essi abbiano depositato la loro offerta, quest’ultima non possa più, in linea di principio, essere modificata né su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice né su iniziativa del candidato. Infatti, il principio di parità di trattamento dei candidati e l’obbligo di trasparenza ostano, nell’ambito di tale procedura, a qualsivoglia trattativa tra l’amministrazione aggiudicatrice e l’uno o l’altro dei candidati. In tal senso, consentire all’amministrazione aggiudicatrice di chiedere ad un candidato, la cui l’offerta essa ritiene imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri, chiarimenti al riguardo, rischierebbe di far sembrare, qualora l’offerta di tale candidato venisse infine accolta, che detta amministrazione aggiudicatrice abbia negoziato l’offerta in via riservata, a danno degli altri candidati e in violazione del principio di parità di trattamento. La Corte ricorda inoltre che spetta ai candidati verificare che le loro offerte siano redatte con sufficiente precisione.
Pertanto, la Corte risponde che la direttiva non obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a chiedere ai candidati, nell’ambito di una gara d’appalto a procedura ristretta, di chiarire le loro offerte rispetto alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri prima di respingerle a causa della loro imprecisione o non conformità a tali specifiche.
La Corte precisa tuttavia che l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere per iscritto ai candidati di chiarire le loro offerte, qualora tale modo di procedere non comporti la modifica di queste ultime. Del pari, i dati relativi ad un’offerta possono essere corretti o completati su singoli punti, in particolare in quanto necessitino di un semplice chiarimento, o al fine di correggere errori materiali manifesti, sempre che tale modifica non comporti in realtà la proposta di una nuova offerta. Tuttavia una richiesta di chiarimenti non può mai favorire o sfavorire il candidato cui essa è rivolta e può intervenire soltanto dopo che l’amministrazione aggiudicatrice abbia acquisito conoscenza di tutte le offerte. Inoltre, tale richiesta deve essere indirizzata, in linea di principio, in maniera equivalente a tutte le imprese che si trovino nella stessa situazione e deve riguardare tutti i punti imprecisi o non conformi dell’offerta. Pertanto l’amministrazione aggiudicatrice non può scartare un’offerta per mancanza di chiarezza di un aspetto della stessa che non abbia formato oggetto della richiesta di chiarimenti.