La casa di abitazione non entra nel computo del reddito ai fini della concessione della pensione di inabilità civile. La sezione lavoro della Cassazione ha per questo rigettato un ricorso dell’Inps contro il riconoscimento da parte della Corte d’appello di Firenze, del diritto di un uomo, invalido al 100%, a percepire la pensione di inabilità. Con la sentenza n. 5479, la Suprema Corte ha dichiarato infondato il ricorso dell’Inps, sottolineando che le norme di riferimento sono la legge n. 118/1971 e 153/1969: "la prima rinvia per le condizioni economiche, richieste per la concessione della pensione di inabilità, a quelle stabilite dalla seconda norma per il riconoscimento di pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito – si legge nella sentenza – e per queste ultime pensioni dal computo del reddito sono esclusi gli assegni familiari e il reddito della casa di abitazione". Tali argomentazioni, rileva la Cassazione, "sono sufficienti per ritenere l’assunto dell’Inps privo di pregio, proprio per l’applicabilità della normativa della pensione sociale in tema di pensione di inabilità, con la conseguente esclusione, ai fini della concessione di quest’ultima, dal computo del reddito di quello della casa di abitazione".