Niente multa all`amante degli animali che dà da mangiare ai piccioni in spregio del divieto imposto dal sindaco: l`ordinanza dell`amministrazione locale è limitata al "perimetro urbano" senza specificarne i confini, dunque non vale ai confini del territorio comunale, dove le case cominciano a lasciare il posto alle campagne. È quanto emerge dalla sentenza 433/12, pubblicata il 24 maggio dalla sezione civile del giudice di pace di Savona e riportata dal sito Cassazione.net.
Con la sanzione amministrava è annullata l`ordinanza ingiunzione emessa a carico del trasgressore, intimato al pagamento di 77,40 euro, di cui 27,40 per aver fornito mangime ai colombi. In sintesi: un conto è la nozione di "perimetro urbano" di cui parla l`ordinanza che vieta di dar da mangiare ai piccioni, un altro è quella di "territorio comunale", che può risultare ben più ampia. Il provvedimento, sostiene il magistrato onorario, pare rivolto a tutelare il centro storico dagli insediamenti dei colombi, che sporcando parecchio possono risultare dannosi al decoro urbano: è noto che i piccioni proliferano dove trovano cibo e riparo.
Inutile insistere in giudizio per l`amministrazione locale, la multa inflitta al cittadino riguarda un fatto avvenuto ai margini della città, ai confini del verde agricolo circostante: non risulta quindi punibile perché avvenuto fuori dal «perimetro urbano», che il Comune avrebbe fatto meglio a circoscrivere nell`ambito dell`ordinanza. Senza contare che il verbale della polizia municipale risulta motivato in modo atecnico, facendo riferimento alla generica categoria del "piccione urbanizzato", e dunque si rivela in contrasto con l`obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi ex articolo 3 della legge 241/90.