Il gestore del servizio idrico non può lasciare il condominio a secco. Anche se è in corso un contenzioso sui pagamenti delle bollette. L`acqua deve tornare nelle case degli utenti che, altrimenti, potrebbero subire danni irreversibili nelle more dell`instaurazione del contraddittorio. È quanto emerge dal decreto inaudita altera parte emesso il 6 luglio scorso dalla sezione staccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania e riportato dal sito Cassazione.net.
Accolto il ricorso presentato ex articolo 700 Cpc dall`avvocato Nicola di Benedetto che difende le ventisei famiglie residenti: il provvedimento ha natura interinale e dovrà essere confermato all`esito del giudizio cautelare. Il giudice ha fissato l`udienza per il 17 luglio. Ciò che conta, tuttavia, è il principio affermato. Sussistono le ragioni di urgenza ex articolo 669 sexies comma 2 Cpc: non c`è dubbio che chi gestisce le risorse idriche svolge un servizio di natura pubblica. Riguarda infatti beni e interessi indispensabili che sono tutelati dalla Costituzione in quanto attinenti ai livelli minimi essenziali alla vita delle persone.