Basta alle avances sul luogo di lavoro, soprattutto se accompagnate da epiteti ingiuriosi nei confronti delle colleghe. Non ha importanza se questo avviene in un clima di "ilarità" e di "scherzo", si rischia una condanna per ingiuria. Lo ha stabilito la Cassazione, annullando con rinvio una sentenza con cui il tribunale di Massa aveva assolto "perchè il fatto non costituisce reato" un dipendente delle Poste che aveva rivolto a una collega l’epiteto di "pornodiva".
L’imputato in primo grado era stato condannato dal giudice di pace a pagare 400 euro di multa e a risarcire i danni alla collega offesa, ma in appello, il tribunale aveva ribaltato la sentenza, pronunciando l’assoluzione, ritenendo che si fosse trattato di una "condotta scherzosa". La quinta sezione penale della Suprema Corte ha invece accolto il ricorso della parte civile (il processo continuerà quindi ai soli effetti civili) rilevando che il fatto che "una donna possa tollerare delle avances più o meno tra il serio e il faceto non comporta affatto che ella si debba considerare disposta a farsi prendere a male parole, cosi’ come, ancor prima, l’avere risposto con un sorriso alla condotta scherzosa di un collega non autorizza affatto un altro uomo a ritenere che le sue battute siano altrettanto tollerate, o addirittura gradite". L’imputato, infatti, si era difeso sostenendo che la sua ‘battuta’ fosse stata pronunciata nell’ambito di un "clima di ilarita’" che si era creato nell’ufficio, dopo che alla collega erano state rivolte avances con tono scherzoso da altri uomini presenti, a cui lei aveva risposto sorridendo.