Ancora una vittoria di Confconsumatori a tutela di una risparmiatrice che nel marzo 2001 aveva acquistato obbligazioni argentine: la Banca non poteva limitarsi ad accennare genericamente al proprio conflitto d’interessi nel momento dell’acquisto.
Il Tribunale di Parma ha recentemente condannato la Banca venditrice dei titoli al risarcimento dei danni, pari a 22.483,89 €, patiti dall’investitrice per l’acquisto dei bond argentini, oltre alla rifusione delle spese legali.
Il Giudice di Parma ha, più in particolare, ravvisato l’inadempimento dell’Istituto di credito nel fatto che, sebbene nell’ordine d’acquisto fosse specificato che l’operazione veniva proposta dalla banca in conflitto d’interessi, non era stato specificato in cosa mai consistesse questo conflitto.
«La particolarità del caso – commenta l’avvocato Giovanni Franchi legale Confconsumatori che ha tutelato in giudizio il risparmiatore – sta nel fatto che per il Tribunale non sono sufficienti generici chiarimenti perché possano considerarsi adempiuti gli obblighi d’informazione posti a carico degli istituti di credito dall’art. 29 Reg. Consob n. 11522/98. È invece indispensabile che al risparmiatore vengano specificate tutte le ragioni per le quali l’operazione finanziaria può considerarsi pericolosa o comunque non adeguata».