Nel 2008 il sig. Raffaello Morelli e l’Associazione politica federazione dei liberali si opponevano alle registrazioni. Essi facevano valere l’uso nella normale prassi commerciale del nome di dominio anteriore «partitodellaliberta.it», che era stato attribuito loro dall’autorità incaricata in Italia dell’attribuzione dei nomi di dominio il 9 agosto 2004 e sostenevano di aver utilizzato tale segno per prodotti e servizi rientranti nelle classi 16, 35, 38, 41 e 45.
Nel 2010 la divisione di opposizione UAMI respingeva le opposizioni.
Nel 2011, la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto anche i ricorsi contro i rigetti delle opposizioni. Essa ha considerato che il semplice inserimento di un nome di dominio nel registro dei nomi di dominio in Italia non era sufficiente a far nascere un titolo suscettibile di conferire al titolare di detto nome di dominio una tutela e che il ricorrente e l’Associazione non avessero fornito alcuna prova dell’uso del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale, per i prodotti e servizi indicati.
Nella presente causa, il signor Morelli fa valere un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, ossia l’utilizzo commerciale anteriore del dominio.
Nella sua sentenza odierna, il Tribunale ricorda anzitutto che l’esistenza di un marchio anteriore non registrato o di un segno diverso da un marchio legittima l’opposizione se soddisfa i seguenti requisiti: essere utilizzati nella normale prassi commerciale; avere una portata non solamente locale; attribuire al loro titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio più recenteavere configurato un diritto conformemente alla normativa dell’Unione o al diritto dello Stato membro in cui i segni sono stati utilizzati prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario.
Tali requisiti sono cumulativi.
Il requisito, secondo il quale il segno deve essere «utilizzato nella normale prassi commerciale», significa che, in sostanza, esso deve costituire l’oggetto di un uso commerciale corrisponde all’usuale accezione di detti termini. Un segno è utilizzato nella normale prassi commerciale, qualora il suo uso si colloca nel quadro di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico e non nell’ambito privato.
La giurisprudenza della Corte ha aggiunto al requisito dell’uso un criterio cronologico (la data di deposito della domanda di registrazione del marchio comunitario).
Il Tribunale rileva che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nel concludere che il signor Morelli non aveva dimostrato l’uso nella normale prassi commerciale del nome di dominio «partitodellaliberta.it».
In primo luogo, la sola registrazione di un nome di dominio, che costituisce un’operazione tecnica volta unicamente a permettere al suo titolare di utilizzarlo sulla rete Internet per un lasso di tempo determinato, non può costituire in sé la prova di un utilizzo commerciale.
In secondo luogo, il meccanismo automatico di rinvio dal sito Internet «www.partitodellaliberta.it» verso il sito «www.liberali.it» dimostra che il sito Internet «www.liberali.it» era l’unico realmente operativo al momento del deposito delle domande di registrazione, poiché (diversamente dal sito Internet «www.partitodellaliberta.it») presentava un proprio contenuto.
In terzo luogo, la commissione di ricorso ha giustamente concluso che il signor Morelli non ha dimostrato l’uso del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale, nel momento del deposito delle domande di registrazione.
Non essendo, quindi, il ricorrente riuscito a dimostrare l’uso del nome di dominio «partitodellaliberta.it» nella normale prassi commerciale, non occorre esaminare se gli altri requisiti
Il Tribunale dichiara e statuisce che le cause T-321/11 e T- 322/11 sono riunite ai fini della sentenza e i ricorsi sono respinti.