Il regolamento sui diritti e gli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario prevede che la responsabilità delle imprese ferroviarie in caso di ritardo sia disciplinata dalle regoli uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli , fatte salve le disposizioni del regolamento applicabili in materia.
Secondo le regole uniformi, che rientrano nel diritto internazionale e sono riportate in allegato al regolamento, il trasportatore ferroviario è responsabile nei confronti del viaggiatore per il danno dovuto al fatto che, a causa del ritardo, il viaggio non può continuare nello stesso giorno, o la sua continuazione non è ragionevolmente esigibile. Tuttavia, la responsabilità del trasportatore è esclusa quando il ritardo è imputabile a un caso di forza maggiore, ossia, in particolare, a circostanze esterne all’esercizio ferroviario che il trasportatore non poteva evitare. Dal canto suo, il regolamento prevede che un passeggero che abbia subito un ritardo pari o superiore a un’ora può chiedere all’impresa ferroviaria il rimborso parziale del prezzo del biglietto. Tale indennizzo corrisponde, come minimo, al 25% del prezzo del biglietto nel caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti, e al 50% di tale prezzo nel caso di ritardo di 120 minuti o superiore. Il regolamento non prevede alcuna eccezione a tale diritto all’indennizzo qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore. In tale contesto, il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) ha chiesto alla Corte di giustizia se un’impresa ferroviaria possa essere esonerata dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto qualora il ritardo sia dovuto a un caso di forza maggiore. La Corte amministrativa deve pronunciarsi su un ricorso proposto dall’impresa ferroviaria austriaca ÖBB-Personenverkehr AG contro la decisione con la quale la commissione austriaca per il controllo ferroviario le ha imposto di eliminare dalle sue condizioni generali una disposizione che escludeva qualsiasi indennizzo in caso di forza maggiore. Nell’odierna sentenza la Corte constata anzitutto che il regolamento non esonera le imprese ferroviarie dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto qualora il ritardo sia imputabile a un caso di forza maggiore. La Corte rileva poi che le regole uniformi, che esonerano il trasportatore dall’obbligo di risarcimento in caso di forza maggiore, riguardano esclusivamente il diritto dei viaggiatori al risarcimento del danno conseguente al ritardo o alla soppressione di un treno. Al contrario, l’indennizzo previsto dal regolamento, calcolato sulla base del prezzo del biglietto di trasporto, ha una finalità del tutto diversa, ossia quella di compensare il prezzo pagato dal passeggero come corrispettivo per un servizio che non è stato eseguito conformemente al contratto di trasporto. Si tratta inoltre di una forma di compensazione finanziaria di tipo forfettario e standardizzata, a differenza del regime di responsabilità previsto dalle regole uniformi che implica una valutazione individuale del danno subito. Peraltro, poiché questi due regimi di responsabilità sono completamente diversi, oltre all’indennizzo forfettario i viaggiatori possono anche proporre azioni di risarcimento danni a titolo delle regole uniformi. La Corte conclude che le cause di esonero della responsabilità del trasportatore previste dalle regole uniformi non sono applicabili nell’ambito del sistema d’indennizzo stabilito dal regolamento. I lavori preparatori del regolamento dimostrano inequivocabilmente che il legislatore dell’Unione ha inteso estendere l’obbligo d’indennizzo ai casi in cui i trasportatori sono esonerati dalla responsabilità di risarcire il danno in forza delle regole uniformi. La Corte respinge altresì l’applicazione analogica delle regole relative alla forza maggiore contenute nelle disposizioni sui diritti dei passeggeri che utilizzano altri mezzi di trasporto, quali aereo, nave e autobus. Infatti, poiché le diverse modalità di trasporto non sono intercambiabili quanto alle loro condizioni di utilizzo, la situazione delle imprese che operano nei diversi settori del trasporto non è paragonabile.
La Corte risponde quindi che un’impresa ferroviaria non può inserire nelle proprie condizioni generali di trasporto una clausola che la esoneri dall’obbligo d’indennizzo per il prezzo del biglietto in caso di ritardo causato da forza maggiore.