
Sono purtroppo tantissime le famiglie e gli imprenditori italiani schiacciati dalla morsa dei debiti verso le banche. In pochi sono a conoscenza, però, della possibilità di usufruire di un accordo con i creditori che miri alla composizione della crisi. Infatti, chi ha accumulato debiti per tasse o imposte, o debiti nei confronti delle finanziarie, o dei fornitori che non riesce a pagare, oppure chi ha contratto mutui o finanziamenti che non riesce a rispettare può fare valere le nuove norme sul sovraindebitamento (L. 27/01/2012, N. 3).
CHI PUÒ ACCEDERE? – Le nuove norme sul sovra indebitamento si rivolgono al consumatore in crisi finanziaria, ma anche al piccolo imprenditore o professionista che non può accedere alle procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, o altre). Cioè, in sintesi, al debitore civile sovra indebitato, dove per sovraindebitamento si intende un perdurante squilibrio fra il patrimonio del consumatore ed i suoi debiti.
I REQUISITI – Per poter usufruire degli accordi previsti dalle nuove norme la crisi deve essere tale da impedire al soggetto di poter far fronte ai pagamenti ed ai debiti di qualunque origine: verso le banche, verso dei fornitori, verso delle finanziarie, verso l’Erario per imposte, verso l’INPS o altri enti previdenziali per contributi, e verso Equitalia.
L’ACCORDO – Il rimedio offerto al consumatore-debitore è un accordo con i creditori, da siglare anche tramite la proposizione di un piano, una procedura di superamento e composizione della crisi, con l’assistenza di un terzo (un professionista) soggetto al controllo del Tribunale. La proposta, oggetto dell’accordo, può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori in qualsiasi modo: ad esempio, con una rateizzazione, un pagamento parziale. Ovviamente con l’accordo dei medesimi. L’accordo, naturalmente, non può essere esteso a creditori che non abbiano sottoscritto lo stesso.