
Il Garante per la privacy ha dato il via libera al cosiddetto ‘redditometro’, ma ha prescritto all’agenzia delle entrate l’adozione di una serie di misure e accorgimenti per ridurre al minimo i rischi per la privacy delle persone e nel contempo rendere lo strumento di accertamento più efficace nella lotta all’evasione fiscale. In seguito all’esame del Garante, le misure che renderanno il nuovo redditometro conforme alla normativa sulla privacy sono la profilazione, cioè il reddito del contribuente potrà essere ricostruito utilizzando unicamente spese certe e spese che valorizzano elementi certi, senza utilizzare spese presunte basate unicamente sulla media Istat. In secondo luogo, i dati delle spese medie Istat non potranno essere utilizzati per determinare l’ammontare di spese frazionate e ricorrenti per le quali il fisco non ha evidenze certe. Tali dati infatti, riferibili allo standard di consumo medio familiare, non possono essere ricondotti correttamente ad alcun individuo, se non con notevoli margini di errore in eccesso o in difetto. Altra misura è quella del ‘fitto figurativo’ (attribuito al contribuente in assenza di abitazione in proprietà o locazione nel comune di residenza) che non verrà utilizzato per selezionare i contribuenti da sottoporre ad accertamento, ma solo ove necessario a seguito del contraddittorio. Il ‘fitto figurativo’ dovrà essere attribuito solo una volta verificata la corretta composizione del nucleo familiare, per evitare le incongruenze riscontrate dal Garante. L’Agenzia dovrà poi porre particolare attenzione alla qualità e all’esattezza dei dati così da prevenire e correggere le evidenti anomalie riscontrate nella banca dati o i disallineamenti tra famiglia fiscale e anagrafica. La corretta composizione della famiglia è infatti rilevante per la ricostruzione del reddito familiare, l’individuazione della tipologia di famiglia o l’attribuzione del fitto figurativo. A sua volta, il contribuente dovrà essere informato, attraverso l’apposita informativa allegata al modello di dichiarazione dei redditi e disponibile anche sul sito dell’agenzia delle entrate, del fatto che i suoi dati personali saranno utilizzati anche ai fini del redditometro. Infine, nell’invito al contraddittorio dovrà essere specificata chiaramente al contribuente la natura obbligatoria o facoltativa degli ulteriori dati richiesti dall’Agenzia e le conseguenze di un eventuale rifiuto anche parziale a rispondere. I dati presunti di spesa non potranno costituire oggetto del contraddittorio. E questo perchè la richiesta di tali dati entra in conflitto con i principi generali di riservatezza e protezione dati sanciti in particolare dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.