Rateizzazione bollette, multe, avvisi, cartelle, imposte

In periodo di notevole mancanza di soldi da parte di molte persone, quando giunge una bolletta o una cartella -sperando che non si tratti di quelle cosiddette “pazze” che spesso arrivano, e che devono essere contestate- anche il pagamento di utenze e/o multe per violazioni di norme, è un problema. Prima di farsi prendere dalla collera e buttarle in un angolo, dove è molto facile che entrino nel “dimenticatoio”, è bene informarsi su come ottemperare ai propri impegni “senza levarsi il cibo di bocca” e magari dover poi affrontare una serie di peripezie per comunque pagarle, magari con importi raddoppiati. Per questo abbiamo preparato una scheda pratica che riassume metodi e tempi normativi per le rateizzazioni di bollette, multe, avvisi, cartelle, imposte. A cura di Rita Sabelli, che è responsabile per l’Aduc in materia di aggiornamento normativo, la scheda prende spunto dalla recente entrata in vigore del DM ministero dell’Economia sulla rateizzazione straordinaria fino a 120 rate delle cartelle esattoriali: occasione per fare chiarezza sulle rateizzazioni ottenibili dall’utente/consumatore anche nella sua posizione di contribuente.
La scheda è così articolata:
– Bollette: tlc, elettricità e gas, acqua. Dipende dai contratti.
– Verbali multe stradali: rateizzabili in massimo 60 rate, a determinate condizioni.
-Canone/imposta Rai: i pensionati con reddito non superiore a 18.000 euro possono scegliere di pagare il canone con una trattenuta dalla pensione, in massimo 11 rate.
– Avvisi di liquidazione: i cosiddetti "avvisi bonari" che possono scaturire dalle prime fasi dei controlli fiscali, automatici o formali, che riguardano le dichiarazioni obbligatorie (iva, dei redditi, etc.).
– Cartelle esattoriali e avviso di accertamento esecutivi: nei casi in cui il debitore possa dimostrare di essere in temporanea difficoltà finanziaria, con richiesta all’agente della riscossione che la concederà valutando liberamente il caso.
– Imposte da dichiarazione annuale: il saldo dovuto come da dichiarazione dei redditi e il primo acconto inerente le imposte dirette (IRPEF, IRES, IRAP), a condizione di aver esercitato l’opzione nella dichiarazione stessa. Fanno eccezione gli acconti di Novembre, che devono essere versati in un’unica soluzione. Anche per l’IVA a debito che scaturisce dalla dichiarazione annuale all’ordinario termine unico di versamento (16/3 dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione).

Associazione per i diritti degli utenti e consumatori