La società SETAR – Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale SpA – ha impugnato la cartella di pagamento per la TARSU per un importo di 171.216,00 €.
In data 30.11.2010 aveva comunicato al Comune di Quartu S. Elena che non avrebbe più corrisposto – a partire dal 1.1.2011 – il pagamento della TARSU per la gestione del sevizio comunale di smaltimento dei rifiuti, in quanto, si sarebbe avvalso di apposita ditta specializzata, ai sensi dell’art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 15 della Direttiva 2008/98/CE.
Il Comune di Quartu S. Elena replicava affermando la persistenza dell’obbligo della società al versamento della TARSU anche per l’anno 2011, essendo a suo dire assolutamente irrilevante la circostanza che la stessa società avesse provveduto autonomamente allo smaltimento.
La Commissione Tributaria provinciale di Cagliari ha chiesto alla Corte UE se sia o meno contrastante con il diritto comunitario l’art. 188 del D. lgs. 152/2006 e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 17.2.2009, secondo cui l’entrata in vigore della normativa di recepimento della Direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, sia procrastinata fino all’emanazione del Decreto Ministeriale che individui le modalità tecniche e i termini di entrata in vigore della predetta normativa di attuazione.