La Legge di Stabilità 2014 ha aperto la porta a una sorta di “sanatoria” per le cartelle esattoriali e gli avvisi di accertamento esecutivi, estinguibili pagando solo il debito originario senza aggiunta di interessi (ma pagando però i compensi dell’agente della riscossione indicati nell’atto). Il pagamento è da effettuarsi a cura del debitore entro il 28 Febbraio 2014, in un’unica soluzione (non a rate). Successivamente, entro Giugno 2014, l’agente della riscossione dovrà inviare al debitore, per posta ordinaria, la conferma scritta dell’avvenuta estinzione del debito (e quindi della cartella). A parte la dubbia convenienza di questa iniziativa, c’è da rilevare la difficoltà ad inquadrare i casi coinvolti e a calcolare il dovuto. Vediamo di chiarire ambedue i punti, per quanto possibile.
Casi coinvolti.
Per prima cosa, deve trattarsi di cartelle esattoriali i cui ruoli sono stati affidati alla riscossione entro il 31/10/2013, o avvisi di accertamento esecutivi affidati alle agenzie fiscali entro la stessa data. Sottolineiamo che questo dato, relativo ad una fase “interna” di passaggio tra ente debitore e agente della riscossione, non è presente sull’atto e non è facilmente conoscibile dal debitore, se non rivolgendosi direttamente all’agente che ha emesso la cartella o l’avviso. E’ pertanto consigliabile recarsi personalmente allo sportello dell’ente emittente (Equitalia, altro agente della riscossione, agenzia fiscale) per verificare il proprio caso, oltre che per procedere all’eventuale pagamento (vedi più avanti).
Deve poi trattarsi di cartelle o avvisi esecutivi emessi per debiti verso lo Stato, le Regioni, le Province od i Comuni. In parole povere, esse possono riguardare tasse e tributi (nazionali o locali) e sanzioni amministrative (multe). Sono invece esclusi, come ha tra l’altro chiarito Equitalia, cartelle o avvisi relativi a contributi INPS od INAIL perchè emessi da uffici non considerati “statali” in senso stretto.
Da precisare che per le cartelle e gli avvisi coinvolti viene fin da subito sospesa l’attività di riscossione coattiva (iscrizione di fermo amministrativo, ipoteca, etc.) fino a metà Marzo 2014.
Calcolo e pagamento del dovuto
Considerata la difficoltà a individuare le cartelle e gli avvisi coinvolti, nonchè ad effettuare il calcolo del dovuto, è bene procedere coinvolgendo l’ente che ha emesso l’atto, recandosi di persona allo sportello competente. In particolare ciò vale per il pagamento, da effettuarsi, secondo quanto previsto da Equitalia per le sue cartelle (2), in autoliquidazione utilizzando i bollettini postali F35 con la causale “definizione ruoli, Ls 2014”. In termini generali è bene utilizzare le modalità di pagamento che l’agente della riscossione, o agente fiscale, ha predisposto in merito.
Si ricorda che per perfezionare la “sanatoria” di deve pagare il debito originario e i compensi all’agente della riscossione, senza aggiunta degli interessi, nè di mora nè di ritardata iscrizione a ruolo. Per le cartelle relative alle multe, precisa Equitalia, si risparmiano però solo gli interessi di mora, perchè l’altra esclusione riguarda solo le imposte.
Si può procedere alla “sanatoria” anche per cartelle o avvisi per i quali sia già stata attivata una rateizzazione: in questo caso il calcolo è più complesso -deve essere fatta un’attualizzazione del debito residuo- e non si può davvero prescindere dall’aiuto dell’agente della riscossione, anche perchè va revocata la rateizzazione.
Chi risulta debitore di cartelle di importo superiore a 10.000 verrà contattato direttamente dall’agente della riscossione per procedere al corretto calcolo e pagamento.
Rita Sabelli, responsabile Aduc per l’aggiornamento normativo