“A determinare così tanta insicurezza nella cittadinanza è anche la situazione della nostra giustizia civile.” Lo afferma in una nota Giuseppe Maria Meloni, portavoce della nuova iniziativa, denominata Piazza delle Carceri e della Sicurezza del cittadino, che aggiunge: “Nonostante la tendenza del nostro diritto penale ad inglobare tutto e ad occuparsi di tutto, moltissime condotte poste in essere, che sembrano così odiose da appartenere all’ambito penale, poi, in realtà, non sono esattamente riconducibili alle figure di reato previste nell’ordinamento. Specialmente nell’ambito commerciale e dei diritti reali, e nonostante apposite denunce che vengono sporte, si tratta spesso di vicende che appartengono più che altro alla sfera civilistica.” “La giustizia civile, tuttavia, – osserva – non è in grado di proteggere in maniera adeguata il cittadino. Il fatto che un cittadino o una impresa possa avere eventualmente giustizia dopo tanti anni e tante spese sostenute, attraverso un risarcimento del danno subito che in molti casi neanche si concretizzerà per via di situazioni patrimoniali che nel trascorrere del tempo vengono appositamente preparate nelle parti soccombenti, significa offrire una prospettiva allettante per chi vuole infrangere la legge, significa favorire il dilagare dei comportamenti delinquenziali.” “La giustizia civile, quindi, – sottolinea – deve cambiare radicalmente volto per essere in grado di tutelare maggiormente il cittadino. Innanzitutto l’estrema velocità delle comunicazioni e delle transazioni economiche, ci impongono oggi che l’urgenza nelle procedure di giustizia civile, debba divenire la regola e non l’eccezione. Inoltre, sotto il profilo sanzionatorio il risarcimento del danno, non basta più.” “Difatti, – rileva – per mandare un forte messaggio di legalità, per non far sentire solo il cittadino, per far capire che nonostante si tratti di questioni privatistiche, c’è comunque uno Stato, c’è comunque una legge, e non stiamo vertendo di una terra di nessuno, bisogna introdurre nella giustizia civile dei veri e propri profili punitivi. Profili punitivi che siano in grado di fungere da deterrente anche nei confronti di ulteriori potenziali trasgressori.” “Per profili punitivi – spiega – non si intendono quelli da attivarsi in caso di atteggiamento temerario durante la lite, ovvero non si intendono quelli che attengono al comportamento processuale di una parte connotato da mala fede o colpa grave, ma si intendono quelli da attivarsi nel caso in cui venga riscontrato il dolo o la colpa grave nell’ambito delle condotte per cui è la causa.” “Naturalmente – conclude Meloni – i profili punitivi di cui si discute, non possono consistere nella privazione della libertà personale che appartiene all’ambito sanzionatorio penale, ma potrebbero ad esempio consistere in una attività da prestarsi gratuitamente nei riguardi della parte vittoriosa o nei riguardi della collettività, da aggiungersi all’ordinaria sanzione del risarcimento del danno subito. Ugualmente, gli stessi profili punitivi, prendendo spunto dai danni punitivi degli ordinamenti di Common Law, potrebbero ad esempio consistere in un risarcimento ulteriore rispetto a quello che è strettamente necessario per compensare il danno subito”.