A fronte delle numerose richieste pervenute a tutte le sedi, Confconsumatori fa chiarezza in tema di ricovero nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (di seguito RSA) e nelle case di cura convenzionate. L’associazione si occupa da anni del tema, non soltanto della legittimità del pagamento della retta del ricovero ma, più in generale, delle politiche socio- assistenziali per gli anziani, oggi del tutto insufficienti. A questo proposito, infatti, Confconsumatori aveva realizzato un convegno a Milano nel quale aveva messo in luce come oggi la fine dell’attività lavorativa coincida quasi sempre con l’emarginazione della persona, dimenticando che l’anziano in buona salute è una risorsa per la comunità.
Tra i tanti casi che, specialmente dopo aver trattato l’argomento a Mi Manda Raitre, si sono rivolti agli sportelli dell’associazione, occorre fare un distinguo tra i malati di Alzheimer e gli anziani ultra 65enni non autosufficienti o con handicap gravi.
Nel caso di anziani ultra 65enni o con handicap gravi, numerose pronunce confermano che, qualora la persona ricoverata non sia più in grado di provvedere al pagamento della retta con mezzi propri, il Comune e la RSA non possono, come invece spesso avviene, obbligare i parenti a subentrare e a garantire la copertura della retta imponendo la sottoscrizione di un documento, quasi sempre presentato come condizione indispensabile al ricovero. «Su tale documento – spiega l’avvocato di Confconsumatori Giovanni Franchi – si è espressa la Cassazione, valutandolo una promessa unilaterale che perde efficacia in seguito al recesso dell’obbligato: dunque i parenti, ai quali sia stata imposta la sottoscrizione di un impegno di pagamento col vile ricatto che altrimenti non sarebbe stato possibile il ricovero dell’anziano, possono e devono recedere, inviando una formale disdetta (modelli di recesso sono disponibili presso le sedi Confconsumatori) e smettendo di pagare la retta, anche se il parente è ricoverato da tempo». Non possono essere chieste le somme versate prima del recesso e, va ricordato, se l’anziano ha mezzi propri deve provvedere al pagamento della retta.
Nei pazienti affetti da Alzheimer la Cassazione ha stabilito che la retta deve essere a carico del Servizio Sanitario Nazionale, anche perché non è possibile, in questi casi, distinguere tra spese mediche e quella di degenza. «Dunque – chiarisce Giovanni Franchi – il Comune o la Casa di Cura convenzionata non possono rifarsi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui suoi parenti. Ne discende che sia che il paziente sia ancora in vita sia in caso sia deceduto, è possibile chiedere la restituzione delle rette versate dai parenti e dal malato stesso, rivolgendosi alle sedi di Confconsumatori».