I promotori finanziari avevano venduto titoli Lehman Brothers e Cirio a domicilio senza prevedere il diritto di recesso entro 7 giorni. I legali di Confconsumatori hanno ottenuto due importanti vittorie: a Padova risarcimento da 80 mila euro per 6 famiglie e a Varese un risparmiatore ha recuperato 15 mila euro.
LEHMAN BROTHERS A PADOVA – Confconsumatori ha assistito ben 6 coppie residenti nel padovano che avevano acquistato a casa propria 80 mila euro di obbligazioni Lehman Brothers tramite il promotore finanziario, il quale aveva presentato l’operazione come redditizia e priva di rischi. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 28/14, ha richiamato alcuni suoi precedenti, i quali in casi analoghi avevano ritenuto la nullità dell’acquisto (art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/98), perché l’ordine non prevedeva, secondo quanto prescritto dalla legge, la facoltà di recedere entro il termine di 7 giorni. Annullati gli ordini d’acquisto, l’Istituto di credito è stato condannato alla restituzione dell’importo degli investimenti, decurtato di quanto ricevuto per cedole e restituzioni dalla procedura fallimentare americana, ma maggioranto degli interessi nella misura maggiore tra il tasso dei BOT e quello legale. «Una decisione – commenta l’avvocato Giovanni Franchi, legale di Confconsumatori, che ha tutelato in giudizio i risparmiatori – che si è uniformata all’orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 13905/13), che, risolvendo un lungo dibattito giurisprudenziale, hanno statuito che l’espressione collocamento contenuta nell’art. 30 TUF va intesa in senso lato, così da ricomprendervi anche la vendita di prodotti finanziari presso la residenza del risparmiatore o comunque fuori dai locali della banca».
CIRIO A VARESE – Nel 1999 un risparmiatore di Varese aveva accettato la proposta di un promotore finanziario a domicilio di acquistare obbligazioni Cirio per 15 mila euro, ma al cliente non era stata rilasciata copia dell’ordine d’acquisto nella quale, peraltro, non era contenuta la previsione del diritto di recesso nei 7 giorni. Anche in questo caso, facendo valere l’art. 30, comma 7, d.lgs. n. 58/98 (cd. T.u.f.), i legali hanno ottenuto la nullità del contratto e la condanna della Banca alla restituzione dell’importo investito. «La peculiarità di tale pronuncia – commenta Mariella Meucci, responsabile di Confconsumatori Varese – risiede nel fatto che l’azione di nullità dei contratti di finanziamento per la mancata previsione del diritto di recesso non è soggetta a termini di prescrizione».