In forza del regolamento sul cabotaggio marittimo, la libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo in uno Stato membro è applicabile, a decorrere dal 1° gennaio 1993, agli armatori dell’Unione che impiegano navi che sono registrate in uno Stato membro e che battono bandiera di tale Stato, sempre che tali navi soddisfino i requisiti del diritto nazionale in materia di cabotaggio. L’Alpina River Cruises GmbH (una società svizzera) e la Nicko Tours GmbH (una società tedesca) sono, rispettivamente, la società armatrice e la società utilizzatrice della nave turistica svizzera «Bellissima». Tali società intendevano organizzare una crociera di circa una settimana con partenza da Venezia. Esse avevano previsto l’attraversamento della Laguna di Venezia fino a Chioggia, quindi l’attraversamento del mare territoriale tra Chioggia e Porto Levante, per poi risalire il fiume Po per circa 60 chilometri e rientrare a Venezia seguendo l’itinerario inverso. La richiesta di autorizzazione ad attraversare il tratto di mare è stata respinta dalla Capitaneria di Porto di Chioggia, dal momento che, ai sensi del diritto italiano , il cabotaggio marittimo è riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea. L’Alpina e la Nicko Tours hanno impugnato tale diniego dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto e, successivamente, dinanzi al Consiglio di Stato. Esse hanno sostenuto che, ai sensi del diritto dell’Unione, la nozione di «cabotaggio marittimo» si applica solo a servizi che comportino un vero e proprio trasporto via mare. Secondo l’Alpina e la Nicko Tours, la crociera non implicherebbe un siffatto trasporto, essendo effettuata in acque interne (ad eccezione del breve transito per il mare territoriale tra Chioggia e Porto Levante).
Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Corte di giustizia se una crociera che inizia e termina, con gli stessi passeggeri, in uno stesso porto di uno Stato membro rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. Nella sua odierna sentenza, la Corte sottolinea che il regolamento riguarda solo i servizi di trasporto in uno Stato membro (cabotaggio) che presentino un carattere marittimo. Di conseguenza, il trasporto per via navigabile in uno Stato membro non è disciplinato da tale regolamento qualora sia privo di carattere marittimo .
La soluzione della controversia dipende dalla questione se la crociera di cui trattasi costituisca un cabotaggio marittimo.
La Corte constata che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Alpina e dalla Nicko Tours, non sembra che la crociera in esame presenti un carattere essenzialmente non marittimo. A tale riguardo, la Corte – fatta salva la verifica da parte del giudice nazionale – ritiene che, oltre al tratto tra Chioggia e Porto Levante, altre parti dell’itinerario, quali le zone di navigazione percorse nella laguna di Venezia e alla foce del fiume Po, facciano parte delle acque marittime interne italiane.
La Corte sottolinea a tale proposito che la nozione di «mare» di cui al regolamento non si limita al mare territoriale ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare , ma include altresì le acque marittime interne situate al di qua della linea di base del mare territoriale.
Infine la Corte dichiara che ogni prestazione di servizio croceristico fornita contro remunerazione in acque marittime di uno Stato membro è soggetta al regolamento, indipendentemente dal fatto che essa inizi e termini, con gli stessi passeggeri, in uno stesso ed unico porto.
Di conseguenza, un servizio di trasporto marittimo organizzato sotto forma di una crociera che inizia e termina, con gli stessi passeggeri, in uno stesso porto di uno Stato membro è soggetto all’applicazione del principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo negli Stati membri (cabotaggio marittimo).