Slitta dal 16 giugno al 7 luglio il termine per i versamenti derivanti da dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP e dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti soggetti a studi di settore. Costoro dovranno aver dichiarato “ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze”. Il provvedimento che stabilisce la proroga, e che è stato firmato dal presidente del Consiglio, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel testo, viene specificato che se i versamenti effettuati entro il termine indicato non saranno, ovviamente, soggetti ad alcuna maggiorazione, mentre quelli effettuati tra l’8 luglio e il 20 agosto dovranno essere integrati da una maggiorazione dello 0,4 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Tali disposizione, inoltre, si applicano a quanti, pur essendo sottoposti agli studi di settore, abbiano presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi stessi. Alcuni giorni fa, il ministero dell’Economia aveva specificato che lo slittamento è previsto anche per i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, per i lavoratori in mobilità, nonché per i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.