L’Inps fa sapere che i titolari di pensione con decorrenza 2013, soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi derivanti da lavoro autonomo (previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503), dovranno dichiarare entro il 30 settembre i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell’anno 2013 (ovvero, entro la stessa data di scadenza per la dichiarazione dei redditi).
I redditi da lavoro autonomo – ricorda l’istituto di previdenza sociale – devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali. Il reddito di impresa, invece, dovrà essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all’anno di riferimento del reddito.
I soggetti obbligati a rendere la dichiarazione a cui non è stata inviata la relativa comunicazione con il cosiddetto “bustone”, possono scaricare il modulo 503 AUT dalla sezione MODULI, compilarlo e inviarlo a mezzo PEC alla sede Inps competente. Chi, pur essendo tenuto al suddetto obbligo, ometterà di produrre la dichiarazione, sarà tenuto a versare all’ente previdenziale di appartenenza – a titolo sanzionatorio – una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione medesima.