Tribunale UE: ITALIA: Esclusi dal finanziamento 71 milioni di euro per controlli tardivi

Secondo il regolamento n. 1605/2002 sul regolamento finanziario applicabile al bilancio generale UE, gli Stati membri e i paesi terzi verificano regolarmente se le azioni finanziate dal bilancio comunitario siano state eseguite correttamente. Essi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi.
Per assicurarsi che l’impiego dei fondi sia conforme alla normativa, la Commissione attua procedure di liquidazione dei conti.
La responsabilità di controllare le spese del FEAOG, sezione Garanzia, spetta innanzi tutto agli Stati membri; la Commissione, responsabile dell’esecuzione del bilancio comunitario, deve verificare le condizioni nelle quali sono avvenuti i pagamenti e i controlli (regolamento n. 729/70 sui principi generali del finanziamento della PAC).
Il settore del latte e dei latticini è oggetto di un’organizzazione comune del mercato compresa nella PAC. Nel 1984, per gestire l’aumento dell’offerta di latte sul mercato e ristabilirne l’equilibrio, è stato istituito un regime di prelievo supplementare.
Gli Stati membri sono debitori verso l’UE del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette e lo versano al FEAOG. Il prelievo è interamente ripartito tra i produttori che hanno contribuito a ciascun superamento.
Gli orientamenti della Commissione del 1997, sul calcolo delle conseguenze finanziarie dei conti della sezione garanzia del FEAOG prevedono che la Commissione può applicare rettifiche finanziarie forfettarie quando gli elementi emersi dall’indagine non consentono di valutare il danno. Sono previste varie aliquote di rettifica finanziaria forfettaria: del 10%, del 5% e del 2% a seconda della gravità degli inadempimenti. Nel 2006 e 2008 la Commissione ha effettuato due ispezioni in Italia, concernenti le campagne 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, in diverse regioni italiane. La Commissione ha contestato all’Italia di non aver proceduto ai controlli sugli acquirenti entro i termini previsti dalla legislazione dell’Unione. Con la decisione di esecuzione 2011/689/CE, del 14 ottobre 2011, la Commissione ha quindi escluso dal finanziamento alcune spese, per gli esercizi finanziari 2005, 2006 e 2007.
Ha applicato infine una rettifica finanziaria forfettaria di importo totale pari a EUR 70 912 382 per sanzionare le insufficienze dei controlli sulle quote latte, in quanto tardivi, riscontrate nelle regioni Abruzzi, Lazio, Marche, Puglia, Sardegna, Calabria, Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta.
Con il suo ricorso l’Italia ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione.
L’Italia contesta alla Commissione la violazione del regolamento n. 885/2006 (modalità di applicazione del regolamento 1290/2005 sul finanziamento della PAC) e degli orientamenti del 1997, lo sviamento di potere, la violazione del principio di proporzionalità, la violazione dell’obbligo di motivazione.
Nella sua sentenza odierna il Tribunale constata che i controlli eseguiti dalle autorità italiane erano tardivi e, a buon diritto, la Commissione ha ritenuto che l’attendibilità dei dati fosse pregiudicata. Essa non era quindi più in condizione di quantificare oggettivamente il volume di latte prodotto e, pertanto, di valutare con esattezza le perdite subite dal Fondo.
Peraltro, in mancanza di dati sufficientemente attendibili per determinare in maniera oggettiva il quantitativo di latte prodotto in questione, la Commissione era legittimata ad applicare una rettifica finanziaria forfettaria.
In conclusione il Tribunale respinge tutti i motivi fatti valere dall’Italia ed il ricorso nl suo insieme.