CARTELLI ILLECITI: Vittime chiedono il risarcimento al giudice del domicilio di uno dei partecipanti

Il regolamento Bruxelles prevede che le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro devono, in linea di principio, essere convenute davanti ai giudici di tale Stato. Tuttavia, nel caso di pluralità di convenuti, una persona può anche essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista uno stretto nesso e che si renda pertanto opportuna una decisione unica onde evitare il rischio che decisioni divergenti ed incompatibili vengano pronunciate in diversi Stati membri. Tale regolamento dispone che in materia di illeciti civili dolosi o colposi la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può parimenti essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, anche qualora tale giudice si trovi in un altro Stato membro. Inoltre, il regolamento Bruxelles consente alle parti di stabilire quale giudice di uno Stato membro sarà competente a conoscere delle loro controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico. Tale competenza prevale, salvo eccezioni, su quelle previste nel resto del regolamento.
La controversia di cui al procedimento principale fa seguito ad una decisione del 3 maggio 2006, in cui la Commissione ha constatato che alcune società fornitrici di perossido di idrogeno e di perborato di sodio avevano partecipato ad un cartello, in violazione delle norme dell’Unione in materia di concorrenza . A tale titolo, alcune di dette società sono state condannate al pagamento di ammende.
La Cartel Damage Claims Hydrogen Peroxide SA (CDC) è una società belga a cui diverse imprese hanno ceduto i propri diritti al risarcimento per le perdite economiche subite a causa del cartello.
Nel marzo 2009, la CDC ha avviato un’azione risarcitoria dinanzi al Landgericht Dortmund (Tribunale regionale di Dortmund, Germania), nei confronti di sei delle società sanzionate dalla Commissione. Dato che tali società erano domiciliate in Stati membri diversi, la CDC ha precisato nel proprio ricorso che i giudici tedeschi erano competenti a statuire nei confronti di tutti i convenuti, dal momento che uno di loro, ovvero la Evonik Degussa GmbH, aveva la propria sede in Germania.
Nel settembre 2009, la CDC ha rinunciato alla propria azione nei confronti della Evonik Degussa, in seguito alla conclusione di una transazione amichevole.
Le altre società contro le quali è diretto il ricorso della CDC contestano la competenza internazionale del giudice tedesco. Esse sostengono che i contratti di fornitura conclusi con le società lese contenevano clausole attributive di competenza e compromissorie che designavano i giudici competenti in caso di controversia derivante dai contratti.
Investito della questione della sua competenza internazionale, il Landgericht Dortmund ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali relative all’interpretazione del regolamento Bruxelles I.
Nelle sue conclusioni odierne, l’avvocato generale Niilo Jääskinen ricorda in primo luogo che, secondo la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi, è competente unicamente il giudice nel cui distretto è avvenuto l’evento dannoso, nozione che concerne sia il luogo del fatto generatore del danno, sia il luogo in cui quest’ultimo si è concretizzato. Tale norma, che mira a limitare il numero di procedimenti paralleli e ad individuare un giudice che presenti un nesso particolarmente stretto con la controversia, non può tuttavia essere utilmente applicata nell’ambito di un’azione risarcitoria basata su una violazione del diritto della concorrenza come quella di cui al procedimento principale. Quest’ultima, infatti, ha la peculiarità di avere avuto una durata notevole, di aver interessato l’intero territorio dell’Unione e di aver presentato una struttura molto complessa, di modo che sia gli atti collusivi che i partecipanti e i soggetti danneggiati risultano sparsi in un numero elevato di Stati membri. L’avvocato generale sostiene dunque che tale norma è inapplicabile al caso di specie.
In secondo luogo, l’avvocato generale rileva che la Commissione, nella propria decisione sul cartello, ha constatato che si trattava di un’infrazione unica e continuata al diritto della concorrenza dell’Unione e che ciascun partecipante poteva vedersi imputare, in quanto coautore, l’effettivo comportamento degli altri, indipendentemente dal proprio contributo concreto. A tale riguardo, l’avvocato generale sottolinea che, poiché le norme nazionali in materia di ripartizione della responsabilità tra i membri di un cartello possono differire considerevolmente, nel caso di specie esiste un rischio concreto che, se giudici di Stati membri diversi si pronunciassero separatamente, ciascuno dei partecipanti venga condannato al risarcimento di danni calcolati in maniera differente. Di fronte ad un siffatto rischio, il regolamento consente di proporre un’azione dinanzi ad un solo ed unico giudice, nei confronti di più convenuti domiciliati in Stati membri diversi.
Sotto il medesimo profilo, l’avvocato generale ritiene che la rinuncia dell’attore all’azione nei confronti del solo convenuto domiciliato nel distretto del giudice adito non pregiudichi, in linea di principio, la competenza di quest’ultimo a pronunciarsi sui ricorsi avverso gli altri convenuti. Tuttavia, la disposizione del regolamento che consente di citare più convenuti dinanzi allo stesso giudice non deve essere applicata in modo abusivo. Ciò si verificherebbe, ad esempio, qualora venisse dimostrato che la CDC e l’Evonik Degussa avevano volontariamente posticipato la conclusione della loro transazione amichevole a un momento successivo alla presentazione del ricorso, al solo fine di radicare in Germania la competenza giurisdizionale nei confronti degli altri partecipanti al cartello.
In terzo luogo, l’avvocato generale ritiene che le controversie connesse al risarcimento dei danni derivanti da un cartello illecito possano essere sottoposte a clausole attributive di competenza o compromissorie, inserite in contratti commerciali, soltanto a condizione che la vittima abbia prestato il proprio consenso espresso a tali clausole, in piena consapevolezza del cartello e dei danni causati da quest’ultimo. L’avvocato generale sottolinea tuttavia che le clausole che individuano la competenza di un giudice situato al di fuori dell’Unione, nonché le clausole compromissorie, possono essere fatte valere nei confronti delle disposizioni del regolamento unicamente nel pieno rispetto, dinanzi a tale giudice o al collegio arbitrale, del diritto della concorrenza dell’Unione