Intervento e segnalazione alla Procura della Corte dei Conti dell’on. Franco Rinaldi

INTERPELLANZA

N. – Richiesta di chiarimenti in merito la sospensione dal servizio senza retribuzione dei dipendenti Ciem S.p.A. e la mancata applicazione dei termini e delle modalità per la ricollocazione del personale delle società partecipate secondo quanto previsto dall’art. 64 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

Al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore dell’Economia,

PREMESSO che:

• per giurisprudenza consolidata le società a totale partecipazione sono considerate pubbliche amministrazioni ed al personale dipendente va applicato il D.lgs 165/2001 (vedi anche sentenza n. 2733/12 lav. della Corte d’Appello di Palermo sezione lavoro). In particolare, l’art. 1 del predetto decreto legislativo regolamenta i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
• la materia relativa al personale delle Società a totale partecipazione pubblica è normata dai comma 563 e seguenti dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), con cui viene fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato;
• l’Assemblea Regionale Siciliana nella seduta del 28 maggio 2014 ha approvato, con il parere favorevole del Governo Regionale, l’ordine del giorno n. 270 avente ad oggetto “Iniziative in favore dei dipendenti delle Società partecipate regionali” che IMPEGNA IL GOVERNO DELLA REGIONE “considerato il vuoto legislativo determinatosi ad individuare misure analoghe, per tutti i dipendenti delle società partecipate, alle previsioni di cui al comma 563 dell’art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
• L’Assemblea Regionale Siciliana recepisce ed approva quanto stabilito nel suddetto Odg, con l’entrata in vigore della legge regionale del 12 agosto 2014, n. 21 con l’art. 64, dove vengono statuiti termini perentori e modalità per completare i processi di mobilità del personale risultante nell’albo dei dipendenti delle società in liquidazione;
• il nuovo commissario liquidatore del Ciem S.p.A. ha proceduto alla sospensione senza retribuzione dal servizio dei dipendenti;

CONSIDERATO che:

• risulta completato da diversi mesi l’albo dei dipendenti delle società in liquidazione a totale o maggioritaria partecipazione regionale;
• la tempistica assegnata dal comma 5 della succitata norma è scaduta;
• l’Amministrazione Regionale esercita di fatto il controllo analogo sulle Società (ex art. 2359 c.c.) attraverso le attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 c.c.;
• alla data odierna l’Amministrazione Regionale non ha emanato alcuna direttiva per la definizione del processo di trasferimento del personale;
• alla data odierna non è stata intrapresa alcuna attività relativamente alle procedure di cui al comma 7 dell’art. 64 della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014;

CONSIDERATO inoltre che:

• la definizione della procedura di liquidazione societaria è subordinata alla ricollocazione dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art. 64 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014;
• appare incomprensibile dal punto di vista amministrativo e contabile, data la disponibilità economica della società regionale, non liquidare le spettanze di dicembre e la tredicesima mensilità ai dipendenti;
• l’ufficio della sospensione senza retribuzione nel CCNL commercio, contratto collettivo applicato ai dipendenti Ciem S.p.A., non è contemplato per la fattispecie del Ciem S.p.A.;
• 7 dipendenti del Ciem S.p.A. sono già stati trasferiti e ricontrattualizzati in Servizi Ausiliari Sicilia(SAS) S.C.p.A.;
• 3 dipendenti risultano distaccati in Sicilia e-Ricerca S.p.A.;

RITENUTO che:

la mancata applicazione della norma in oggetto ed il consequenziale protrarsi dello stato di inattività delle società regionali in liquidazione, comporta enorme ed inutile esborso per le casse regionali,

RILEVATO che:

• l’IRFIS S.p.a. si era resa disponibile all’immissione nel proprio organico di undici unità del CIEM precedentemente sottoposte a colloquio, prevedendone la relativa copertura finanziaria;
• la Società Sicilia e-Ricerca S.p.A. aveva comunicato a più riprese che le tre unità CIEM già distaccate sono state inserite nel proprio organigramma trovando piena occupazione nelle attività in corso di realizzazione e, pertanto, ha manifestato la propria disponibilità ad immetterle nel proprio organico prevedendone la relativa copertura finanziaria ed ha richiesto di conoscere le modalità per il perfezionamento delle procedure di immissione;
• La Società Sicilia è Servizi S.p.A. ha richiesto n. 7 unità presente nell’albo unico;
• l’AST S.p.A. ha trasmesso all’Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un’integrazione al piano previsto dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 evidenziando la necessità di acquisire personale amministrativo con varie qualifiche;
• la SPI S.p.A. ha trasmesso all’Ufficio speciale delle società in liquidazione e alla Ragioneria generale della Regione un’integrazione al piano previsto dall’articolo 20, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, ove viene indicato l’organico in n. 22 unità, e che a tale data la Società ha in servizio n. 7 unità (personale esterno con contratto co.co.pro);

PER CONOSCERE:

• se la decisione attuale amministrativa del neo commissario di sospendere senza retribuzione i dipendenti del Ciem S.p.A., può rischiare di configurarsi in ipotesi di danno erariale, considerato quanto previsto dalle vigenti norme, che obbligano la Regione Siciliana ed il Suo competente assessorato, a prevedere il ristoro ed al pagamento degli stipendi al personale delle società partecipate in liquidazione, sino al completamento delle procedure ed in ogni caso sino alla ricollocazione delle maestranze, considerato in oltre, la disponibilità di risorse nelle casse della società;
• le cause che hanno determinato e che determinano l’attuale stallo nella risoluzione delle problematiche volte alla razionalizzazione che dovranno fondarsi alla salvaguardia dei livelli occupazionali e quindi le motivazioni della mancata applicazione dell’art. 64 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e delle procedure di mobilità nei limiti e secondo le modalità previste dal comma 563 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
• quali le iniziative ed i tempi previsti al fine di applicare la succitata norma vigente e ricondurre alla legittimità l’azione amministrativa regionale in materia.

(L’interpellante chiede lo svolgimento con urgenza)

ON. FRANCO RINALDI