
A partire dal 2011, il Consiglio ha iscritto il nome del sig. Mohammad Makhlouf nell’elenco delle persone interessate dalle misure restrittive adottate nei confronti della Siria. Il sig. Makhlouf si è, così, visto vietare l’ingresso o il transito nel territorio degli Stati membri dell’Unione, mentre i suoi capitali e le sue risorse economiche sono stati congelati. L’iscrizione del sig. Makhlouf è motivata qualificandolo come stretto collaboratore e zio materno di Bashar, e di Mahir al-Assad nonché socio in affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. Il sig. Makhlouf chiede l’annullamento del suo inserimento nell’elenco .
Con la sua sentenza odierna, il Tribunale dell’Unione europea respinge il ricorso del sig. Makhlouf.
Dopo aver rilevato che il Consiglio non ha violato i diritti della difesa e il diritto a un equo processo del sig. Makhlouf e che la motivazione addotta dal Consiglio forniva all’interessato indicazioni sufficienti per poterne contestare la validità dinanzi al giudice dell’Unione, il Tribunale rileva che il Consiglio poteva legittimamente considerare che il sig. Makhlouf era, a motivo della sua sola qualità di zio di Bachar Al-Assad e di decano della famiglia dirigente, legato ai dirigenti siriani, costituendo la gestione familiare del potere in Siria un fatto notorio di cui si poteva tener conto. Secondo il Tribunale, il Consiglio è riuscito a provare che il sig. Makhlouf fa parte della classe economica dirigente in Siria e che intrattiene innegabilmente legami con il regime esercitando un’influenza determinante, in quanto principale consigliere, su tutta la prima cerchia di dirigenti del regime siriano e, segnatamente, sui suoi figli. Il Consiglio ha del pari dimostrato che il sig. Makhlouf è stato il principale consigliere al momento dell’apertura del mercato siriano delle telecomunicazioni e che beneficia, inoltre, delle politiche condotte dal regime. Pertanto, gli elementi forniti dal Consiglio consentono di ritenere ragionevolmente che il sig. Makhlouf intrattenga legami con i dirigenti del regime o lo sostenga economicamente.
Infine, il Tribunale considera che il Consiglio non ha violato i diritti fondamentali del sig. Makhlouf (tra i quali il principio di proporzionalità, il diritto di proprietà e il diritto alla vita privata). Per quanto riguarda più in particolare l’argomento secondo cui la decisione di congelamento dei capitali sarebbe contraria al diritto del sig. Makhlouf alla vita privata (in quanto tale decisione gli impedisce di assicurare alla sua famiglia un livello di vita paragonabile a quello di cui essa disponeva in precedenza), il Tribunale dichiara che il diritto alla vita privata non mira a proteggere il cittadino contro una perdita del suo potere d’acquisto.