La Corte d’Appello di Torino ha sancito, con la Sentenza 1118 del 30 giugno scorso, la nullità della Commissione di Scoperto di Conto (Csc) applicata ai propri correntisti da Intesa Sanpaolo tra il 2009 e il 2012.
Si tratta di un addebito pari a due euro al giorno ogni mille euro o frazione di saldo debitore con un massimo di cento euro a trimestre (esclusi i saldi debitori fino a cento euro) che andava a sommarsi agli interessi ed applicato sui conti privi di fido che finivano in rosso.
La commissione è stata ritenuta illegittima perché aveva di fatto consentito ad Intesa Sanpaolo di proseguire ad incamerare la vecchia Commissione di Massimo Scoperto (Cms) ridisegnata dall’art. 2-bis, commi 1 e 2, del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con Legge 2 del 28 gennaio 2009, laddove si stabiliva che si potesse applicare solo quando il cliente avesse un fido e il suo scoperto durasse più di trenta giorni. Da qui il diritto alla restituzione delle somme a favore dei clienti.
Nulle erano anche le clausole che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall’effettivo prelevamento della somma oppure una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente. Era fatta salva la possibilità di pattuire (con clausola non rinnovabile tacitamente), per il servizio di messa a disposizione delle somme, un corrispettivo predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, in misura omnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal cliente. Era anche prevista la facoltà di recesso in ogni momento da parte del cliente.
Le clausole che prevedevano una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’uso dei fondi da parte del cliente, rilevano anche al fine della determinazione dell’Isc (o Taeg) e quindi anche del tasso di usura.
Non parevano corrette anche le modalità con cui le banche comunicarono alla clientela la modifica delle condizioni. Secondo gli istituti, tale modifica non costituiva una semplice variazione delle condizioni economiche da comunicare mediante lettera ma una vera e propria nuova clausola contrattuale che doveva essere specificatamente approvata. Su tale specifico aspetto si era espresso anche l’Arbitro Bancario Finanziario con la decisione 172 del 26 marzo 2010 la quale aveva accolto il ricorso di un cliente, dichiarando nulla la nuova clausola imposta dalla banca.
La norma è in seguito ulteriormente cambiata ed ha introdotto l’attuale CIV, Commissione di Istruttoria Veloce, anche questa spesso contestabile, come spiegheremo in un prossimo articolo.
Tutti i clienti Intesa Sanpaolo che sono visti addebitare la Commissione di Scoperto di Conto nel periodo che intercorre dal 2009 al 2012 sono pertanto legittimati a richiederne il rimborso.
Il primo passo necessario è il reclamo, cui Intesa Sanpaolo deve rispondere entro trenta giorni dalla ricezione. Nel caso in cui la risposta sia negativa, o anche assente dopo il termine di legge, è possibile rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario.
Come sempre, Aduc è a disposizione degli interessati per assisterli nell’esercizio dei propri diritti.
Anna D’Antuono, avvocato, consulente Aduc