di Pietro Paolo Boiano
Il lungo iter processuale (TAR LAZIO e CONSIGLIO DI STATO) riguardante nomine dirigenziali a funzionari privi della qualifica di dirigenti, si è concluso dinanzi alla Corte Costituzionale (sentenza n.37/febbraio 2015) chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt.8 e 24 del DL 2.3.2012 convertito con la legge 26.4.2012.n.44. In effetti è accaduto che il TAR del Lazio ha bocciato il comportamento dell’Agenzia delle Entrate e la Consulta ha bocciato il legislatore che con eccessiva superficialità ebbe a dispiegare il proprio soccorso. Un esito fin troppo scontato, tanto puntuali e pregnanti erano state le determinazioni assunte dal giudice amministrativo che aveva escluso in via tassativa ogni possibilità di accesso alla dirigenza se non per pubblico concorso. Viene da dire che l’intervento del legislatore in definitiva è stato provvido nel senso che il tentativo di proteggere in via legislativa un comportamento amministrativo già ritenuto in contrasto con norme cogenti, ha provocato l’intervento del Giudice delle leggi che ha scritto la parola fine su una lunga storia che ben poteva essere evitata. Il peggio è che l’Agenzia delle Entrate avrà ora vita difficile nella gestione della quotidianità, già abbastanza complicata, considerato che i concorsi non si esplicano in dies e sopperire alle vacanze dirigenziali appare impresa ardua. L’unico rimedio possibile può essere l’affidamento in reggenza di sedi dirigenziali (art.20 del dpr 266/1987), almeno per far fronte all’emergenza, con contestuale bando di corso-concorso a svolgimento veloce. Se non proprio di marasma, l’aria che tira è di profondo disagio, e in una atmosfera sicuramente pesante si dovrebbe affrontare lo spinoso problema del contrasto all’evasione fiscale. Come e quando non è facile a dirsi e neppure a prevedersi…!