Il coordinamento istituito tra la Confconsumatori Brindisi e l’Associazione Nazionale “Dalla parte del Consumatore” sferra un nuovo attacco in materia di anatocismo nei conti correnti bancari e punta il dito sugli Istituti che hanno continuato ad applicare interessi passivi anatocistici vietati dall’1 gennaio 2014.
Per anatocismo si intende il calcolo degli interessi su interessi. Più in particolare, con riferimento al conto corrente bancario, il meccanismo dell’anatocismo comporta la conversione degli interessi passivi in debito capitale, la quale provoca, a sua volta, il calcolo di nuovi interessi, con una moltiplicazione via via esponenziale degli stessi. L’articolo 120 del Testo Unico Bancario, così come modificato dalla legge di stabilità 2014, stabilisce, con decorrenza dall’1 gennaio 2014, che, nelle operazioni di conto corrente bancario, gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. In buona sostanza è vietata qualsiasi forma di interessi sugli interessi.
È emerso, però, di recente in sede giudiziale, che alcuni Istituti di credito hanno continuato ad applicare, anche dopo l’1 gennaio 2014, interessi passivi anatocistici non più consentiti, non curanti del disposto dell’art. 120 del Testo Unico Bancario e sulla base del presupposto che il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio non ha ancora adottato la delibera richiesta dalla legge.
I correntisti ai quali sono stati illegittimamente applicati interessi anatocistici dall’1 gennaio 2014, possono, quindi, chiederne la restituzione ai propri Istituti di credito. «Ci troviamo di fronte ad una nuova fase del contenzioso tra consumatori e banche in materia di anatocismo nei conti correnti bancari – afferma l’avvocato Emilio Graziuso, componente del direttivo nazionale di Confconsumatori e responsabile del coordinamento con l’associazione Dalla Parte del Consumatore – Da sempre siamo al fianco dei consumatori contro il meccanismo perverso dell’anatocismo che ha fatto, nel corso degli anni, ed in particolare dal 1952 al 2000, lievitare illegittimamente l’esposizione debitoria di centinaia di correntisti, come hanno dimostrato le sentenze in materia anche della Corte di Cassazione. Oggi, quando ormai le criticità tra banche e clienti in materia di anatocismo bancario sembravano sopite, ci troviamo nuovamente a dovere fronteggiare una prassi anatocistica contraria al disposto legislativo ed al principio di correttezza nei rapporti contrattuali che pregiudica irrimediabilmente i diritti e gli interessi economici dei consumatori. Le prime pronunzie giurisprudenziali registratesi riguardo alla violazione della nuova versione dell’art. 120 del Testo Unico Bancario, fanno ben sperare che, ove ne ricorrano i presupposti, i consumatori riescano ad ottenere la restituzione delle somme illegittimamente addebitate dalle banche».