Dal 1° gennaio 2014 il precedente regime di prelievo in materia di rifiuti urbani e assimilati (TARES) è stato sostituito dalla TARI, Tassa sui Rifiuti (per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti e di spazzamento delle strade), applicabile a chiunque possieda e/o occupi una superficie che possa produrre rifiuti urbani. Come si sa la riscossione della TARI è di esclusiva competenza comunale, da effettuarsi a discrezione del Comune, direttamente dallo stesso, oppure affidandola al Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani e assimilati. Le disposizioni di disciplina della TARI prevedono diverse modalità per la determinazione delle tariffe del tributo. In primo luogo, la Legge 147/2013 consente ai Comuni la facoltà di optare tra l’adozione della tassa e quella di una tariffa avente natura corrispettiva. Il comma 668 dell’Art. 1 della Legge sopra richiamata permette, infatti, ai Comuni che hanno adottato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico di prevedere, con regolamento, l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo del tributo. Tale possibilità, quindi, non è aperta a tutti gli Enti, ma solamente a quelli che sono effettivamente in grado di misurare i rifiuti conferiti dai singoli utenti. Tuttavia coloro che si trovano nella suddetta condizione non sono obbligati ad adottare il modello di tariffa corrispettiva, ben potendo comunque optare per il prelievo tributario. La tassa conferma quindi la natura binomia, ovvero composta di una quota fissa e di una quota variabile, Nel corso degli ultimi quattro anni la tassa sui rifiuti (oggi appunto TARI) ha subito un incremento indiscriminato tanto per gli usi civili che per quelli commerciali.