L’INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DELL’ON.LE RIZZETTO PONE IN EVIDENZA LA ILLEGITTIMITÀ DELLA NORMA RELATIVA ALLE POS NELLE AGENZIE FISCALI LA NOSTRA BATTAGLIA CONTINUA PER IL RIPRISTINO DELLA LEGALITÀ.
PIETRO PAOLO BOIANO
RIZZETTO. — Al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
in data 14 agosto 2015 è stato pubblicato il decreto-legge n. 78 del 2015, recante disposizioni in materia di enti locali, convertito dalla legge n. 125 del 2015, che, all’articolo 4-bis, prevede «Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali», stabilendo che i dirigenti delle agenzie fiscali, previa procedura selettiva e per una durata non eccedente l’espletamento dei concorsi a dirigente, possono attribuire le funzioni relative agli uffici, di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, a funzionari di terza area con almeno 5 anni di esperienza nell’area stessa;
dunque, nelle more dell’espletamento dei concorsi pubblici, sono state istituite delle «posizioni organizzative speciali» per far fronte all’emergenza causata dalla decadenza di dirigenti incaricati;
a riguardo, con l’interrogazione in commissione n. 5-06572, l’interrogante ha già rilevato l’illegittimità della predetta norma prevista dal decreto in materia di Enti locali, in quanto, tra gli altri motivi, in palese contrasto con la sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 2015 che ha indicato la necessità di applicare l’istituto della reggenza, regolato dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, per l’attribuzione di tali funzioni dirigenziali relative a posizioni vacanti perché dichiarate illegittime con la medesima sentenza;
a ulteriore sostegno di quanto affermato dall’interrogante sull’illegittimità delle «posizioni organizzative speciali» previste dall’articolo 4-bis del decreto-legge n. 125 del 2015, recentemente, è stata emessa la sentenza del Consiglio di Stato n. 4139 del 2015, che ha espresso e confermato dei fondamentali principi relativi all’attribuzione di incarichi, anche interni, negli enti pubblici;
il Consiglio di Stato, con tale pronuncia, ribadisce che il concorso pubblico deve essere la via ordinaria non solo per le assunzioni pubbliche, ma anche per le «promozioni» e dunque l’investitura di nuovi incarichi per coloro che fanno già parte dell’organico. Su questi presupposti il Consiglio di Stato ha annullato gli atti di una Giunta regionale, con i quali erano stati conferiti incarichi interni non attraverso un ordinario concorso pubblico, ma con una selezione verticale interamente riservata agli interni. Il Consiglio di Stato ha confermato il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale (ad esempio, sentenza n. 227 del 2013), secondo il quale il concorso pubblico costituisce la regola ordinaria di accesso nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3), di imparzialità e di buon andamento (articolo 97). Sicché, le selezioni riservate agli interni devono essere un’eccezione al generale principio di entrata in servizio per il tramite del pubblico concorso. Sul punto, anche la facoltà del legislatore di stabilire delle eccezioni a questo principio, deve essere delimitata rigorosamente, pertanto, eventuali deroghe sono legittime solo se sussistano straordinarie esigenze di interesse pubblico e siano adeguatamente esposte, e motivate;
ebbene, le predette «posizioni organizzative speciali» previste dall’articolo 4-bis, del decreto-legge sopracitato rappresentano indubbiamente una deroga al principio per il quale il concorso pubblico è la procedura selettiva ordinaria, considerando che tale principio vale non solo per le ipotesi di assunzione di soggetti in precedenza estranei alle pubbliche amministrazioni, ma anche in casi di nuovo inquadramento di dipendenti già in organico e di trasformazione di rapporti non di ruolo, e non instaurati ab origine mediante concorso, in rapporti di ruolo;
quindi, la norma in questione, oltre ad essere in totale antitesi con quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2015 che ha stabilito l’applicazione dell’istituto della reggenza, è ulteriormente illegittima poiché non supportata da specifiche e straordinarie esigenze che possano giustificare una deroga al pubblico concorso;
si mette, infatti, in evidenza che le agenzie fiscali hanno negligentemente fatto trascorrere ben sei mesi senza applicare l’istituto della reggenza come previsto dai giudici costituzionali e, quindi, non hanno provveduto tempestivamente e secondo legge a riparare alla grave situazione determinatasi, con la dichiarata illegittimità di centinaia di posizioni dirigenziali. È certo quindi che le straordinarie ragioni a giustificazione della deroga, non possono essere determinate dalle lungaggini e gli ingiustificati ritardi con cui un ente pubblico attua un provvedimento dovuto, quale in questo caso la sentenza dei giudici costituzionali che tra l’altro è stata poi disattesa;
pertanto, l’interrogante sottolinea ancora una volta l’evidente, illegittimità in cui si trovano le agenzie fiscali nell’espletare procedure selettive ed attribuire incarichi ex novo;
è urgente adottare i dovuti provvedimenti per riparare a secondo l’interrogante questa gravissima situazione, soprattutto considerando che proprio attualmente si stanno svolgendo procedure quantomeno fortemente dubbie sul piano della legittimità per il conferimento delle funzioni dirigenziali delle posizioni vacanti, in applicazione della deroga prevista all’articolo 4-bis del decreto-legge n. 125 del 2015 –:
quali siano gli orientamenti dei Ministri interrogati per quanto di loro competenza, sui fatti esposti in premessa;
se e con quali provvedimenti i Ministri interrogati intendano intervenire, alla luce della sentenza della Corte costituzione n. 37 del 2015, per eliminare urgentemente quelli che appaiono all’interrogante gravi profili di illegittimità, esposti in premessa, che concernono le procedure selettive svolte presso le agenzie fiscali, attraverso le quali vengono attribuite le funzioni dirigenziali delle posizioni vacanti, nelle more dell’espletamento di concorsi pubblici.