TRIESTE: DENUNCIATO PROMOTORE FINANZIARIO

Il meccanismo della truffa era semplice, ben collaudato ed apparentemente senza eccessivi rischi: utilizzando password e codici PIN consegnatigli “a fiducia” da alcuni suoi facoltosi clienti, poco esperti di meccanismi di home banking anche per motivi anagrafici ovvero carpiti fraudolentemente, il promotore finanziario operava on line senza l’autorizzazione dei titolari dei conti correnti, disponendo bonifici da tali rapporti su conti allo stesso intestati indicando causali e beneficiari inesistenti. Alle vittime, addirittura, veniva assicurato il buon andamento delle operazioni effettuate con i risparmi affidatigli, prospettando loro di aver ottenuto notevoli guadagni quando, in realtà, il conto era già stato pressoché prosciugato.
Le indagini che la Guardia di Finanza di Trieste, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha condotto mediante l’analisi di copiosa documentazione bancaria, hanno permesso, anche grazie alle testimonianze rese dalle vittime dei raggiri, di ricostruire i vari passaggi della trappola finanziaria tesa dal promotore finanziario (P.M. di 57 anni), in cui erano caduti 4 dei suoi clienti. L’indagato, denunciato per truffa e frode informatica, è riuscito a far confluire complessivamente sui propri conti correnti circa € 250.000,00, nell’arco temporale che va dal 2007 al 2014. Il promotore è stato denunciato per furto aggravato dall’utilizzo di mezzi fraudolenti. È bene ricordare a coloro che si accingono ad effettuare investimenti con un promotore o con altri operatori finanziari in generale, l’esistenza di alcune regole che la legge prevede ai fini della loro tutela: prima di iniziare un rapporto di gestione dei risparmi, l’operatore finanziario è obbligato a compilare un prospetto informativo (MiFID) dal quale risulta il profilo di rischio dell’investitore. Il prospetto è costituito da un questionario nel quale il cliente dichiara tra l’altro, la propria esperienza in materia di investimenti finanziari e la sua propensione al rischio. È importante leggere bene il questionario prima della sua sottoscrizione ed è bene conoscere tutti gli aspetti legati all’operazione finanziaria che si intende sottoscrivere; diffidare delle promesse di rendimenti molto elevati e senza particolari rischi; il promotore non può e non deve mai ricevere denaro contante dal cliente; il promotore può ricevere dal cliente solo assegni bancari o circolari – non trasferibili, intestati all’operatore finanziario o bancario per il quale opera. Se chiede di lasciare in bianco il beneficiario dell’assegno o se dice di intestarlo al medesimo perché provvederà poi lui a versarlo per conto vostro, sta commettendo un’irregolarità; controllare sempre attentamente ogni operazione effettuata con sistemi di home banking, ricordando che è sconsigliabile cedere a terzi i propri codici identificativi personali le proprie credenziali (password e codici per effettuazione di operazioni bancarie on line). Per qualunque dubbio i cittadini possono contattare il numero “117” della Guardia di Finanza.