PAZIENTI IN CURA IN STRUTTURA PUBBLICA INDOTTI A RECARSI PRESSO STUDIO PRIVATO

I finanzieri del Gruppo di Reggio Calabria, hanno eseguito una Ordinanza cautelare personale interdittiva che dispone la sospensione dell’esercizio della professione medica nei confronti del responsabile dell’ambulatorio oncologico della Casa della Salute di Scilla, emessa dal GIP di Reggio Calabria su richiesta della Procura. Le indagini esperite dai finanzieri, coordinate e svolte personalmente dal Procuratore Aggiunto della Repubblica di Reggio Calabria, Gerardo Dominijanni, hanno consentito di porre fine alla ormai consolidata attività posta in essere dall’indagato. Nello specifico il predetto, profittando dello stato di soggezione psicologica dei suoi pazienti e dei loro familiari che li accompagnavano, dovuta alla grave patologia oncologica cui erano affetti, li induceva a credere che la somministrazione della terapia prescritta necessitasse di visite preventive a pagamento da eseguirsi presso il suo studio privato In tal modo lo specialista si faceva corrispondere dai pazienti indebiti compensi, posto che le prospettate prestazioni private, non solo erano inutili, ma offerte in regime di assistenza sanitaria a totale carico del servizio Sanitario Nazionale. Inoltre, l’infedele pubblico ufficiale (questa è la qualifica rivestita nell’esercizio e nelle funzioni di siffatta sua attività), oltre a percepire un ingiusto vantaggio dalla doppia retribuzione, in quanto detta attività era già remunerata dalla tariffa, onnicomprensiva, corrisposta dalla locale Azienda Sanitaria Provinciale per il ciclo di cure previste, contestualmente, arrecava un notevole danno ai pazienti, quale conseguenza della dolosa e funzionale carenza di informazione, nei loro confronti, della possibilità di ottenere la medesima prestazione in sede ospedaliera. Alcuni dei pazienti, per soddisfare le pretese del medico, sono dovuti ricorrere a prestiti di denaro presso parenti e/o familiari La gravità dei fatti accertati portava all’emissione della Ordinanza interdittiva all’esercizio della professione nei confronti del medico resosi responsabile delle condotte sopra descritte e del sequestro preventivo dei suoi conti correnti bancari. Queste, nello specifico e allo stato, le contestazioni mosse al sanitario: 2 1) articoli 56 e 317 del codice penale perché, quale medico specialista ambulatoriale oncologo convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria, nell’esercizio di siffatta sua attività di pubblico ufficiale svolta presso l’ambulatorio oncologico Casa della Salute in Scilla, profittando dello stato di soggezione psicologica derivante dalla patologia oncologica della parte offesa, mediante minaccia consistita nel far intendere implicitamente a “omissis”, paziente recatosi in quella struttura al fine di eseguire trattamenti chemioterapici, che la somministrazione della terapia prescritta necessitasse -per un miglior esito della stessa o comunque per seguire meglio l’ammalato- di visite preventive a pagamento da effettuarsi presso il proprio studio privato sito in Reggio Calabria, e dimostrandosi adirato al rifiuto da costui opposto, abusando dunque di siffatta qualità e/o con violazione dei doveri di cui agli articoli 3 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e comunque in violazione dell’articolo 97 della Costituzione (sussistendo in capo ad egli l’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio), al fine di ottenere indebiti compensi (posto che le prospettate prestazioni private, non solo erano inutili, ma offerte -mediante il versamento del solo ticket- in regime di assistenza sanitaria dalla struttura pubblica sopra indicata), compiva -con la condotta sopra descritta- atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere lo “omissis” a servirsi -a pagamento- della propria prestazione professionale. Evento non verificatesi per il legittimo rifiuto opposto dallo omissis In Scilla nel maggio del 2015 2) articoli 81 61, n. 5 e 317 del codice penale perché, quale medico specialista ambulatoriale oncologo convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria, nell’esercizio di siffatta sua attività di pubblico ufficiale svolta presso l’ambulatorio oncologico Casa della Salute in Scilla, profittando dello stato di soggezione psicologica della parte offesa e dei suoi familiari dovuta alla patologia oncologica sofferta, mediante minaccia consistita nel far intendere implicitamente ai congiunti di “omissis”, paziente recatosi in quella struttura al fine di eseguire un trattamenti chemioterapici, che la somministrazione della terapia prescritta necessitasse -per un miglior esito della stessa o comunque per seguire meglio l’ammalato- di visite preventive a pagamento da effettuarsi presso il proprio studio privato sito in Reggio Calabria, abusando dunque di siffatta qualità e/o con violazione dei doveri di cui agli articoli 3 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e comunque in violazione dell’articolo 97 della Costituzione (sussistendo in capo ad egli l’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio), al fine di ottenere indebiti compensi (posto che le prospettate prestazioni private, non solo erano inutili, ma offerte – mediante il versamento del solo ticket- in regime di assistenza sanitaria dalla struttura pubblica sopra indicata), quantificati in complessivi euro 3.120 euro (130,00 euro a visita per 24 visite), costringeva -con la condotta dianzi descritta- lo “omissis” e i suoi familiari, a servirsi -a pagamento- della propria prestazione professionale. In Reggio Calabria, con cadenza ogni venti giorni, dal settembre 2014 al marzo 2016 3) articoli 81, 61, n. 5 e 317 del codice penale perché, quale medico specialista ambulatoriale oncologo convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria, nell’esercizio di siffatta sua attività di pubblico ufficiale svolta presso l’ambulatorio oncologico Casa della Salute in Scilla, profittando dello stato di soggezione psicologica della parte offesa e dei suoi familiari dovuta alla patologia oncologica sofferta, mediante minaccia consistita nel far intendere implicitamente a “omissis”, paziente recatosi in quella struttura al fine di eseguire trattamenti chemioterapici, che la 3 somministrazione della terapia prescritta necessitasse -per un miglior esito della stessa- di visite preventive a pagamento da effettuarsi presso il proprio studio privato sito in Reggio Calabria, abusando dunque di siffatta qualità e/o con violazione dei doveri di cui agli articoli 3 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici), e comunque in violazione dell’articolo 97 della Costituzione (sussistendo in capo ad egli l’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio, al fine di ottenere indebiti compensi (posto che le prospettate prestazioni private, non solo erano inutili, ma offerte -mediante il versamento del solo ticket- in regime di assistenza sanitaria dalla struttura pubblica sopra indicata), quantificati in complessivi euro 1.400,00 (100,00 euro a visita per 14 visite), costringeva -con la condotta dianzi descritta- la “omissis” a servirsi -a pagamento- della propria prestazione professionale. In Reggio Calabria, con cadenza ogni ventuno giorni, dal 4 settembre 2014 al 22 febbraio 2016 4) articoli 81, 61, n. 5 e 317 del codice penale perché, quale medico specialista ambulatoriale oncologo convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria, nell’esercizio di siffatta sua attività di pubblico ufficiale svolta presso l’ambulatorio oncologico Casa della Salute in Scilla, profittando dello stato di soggezione psicologica della parte offesa dovuta alla patologia oncologica sofferta, mediante minaccia consistita nel far intendere implicitamente a “omissis”, paziente recatosi in quella struttura al fine di eseguire trattamenti chemioterapici, che la somministrazione della terapia prescritta necessitasse -per un miglior esito della stessa o comunque per seguire meglio l’ammalato- di visite preventive a pagamento da effettuarsi presso il proprio studio privato sito in Reggio Calabria, abusando dunque di siffatta qualità e/o con violazione dei doveri di cui agli articoli 3 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e comunque in violazione dell’articolo 97 della Costituzione (sussistendo in capo ad egli l’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio, al fine di ottenere indebiti compensi (posto che le prospettate prestazioni private, non solo erano inutili, ma offerte -mediante il versamento del solo ticket- in regime di assistenza sanitaria dalla struttura pubblica sopra indicata), quantificati in complessivi euro 1.840 euro circa (150,00 euro per la prima visita, 130,00 euro cadauna per le altre 13 visite), costringeva -con la condotta dianzi descritta- la ”omissis” a servirsi -a pagamento- della propria prestazione professionale. In Reggio Calabria, con cadenza ogni mese circa, dal novembre 2014 al gennaio 2016 5) articoli 81, 61, n. 5 e 323 del codice penale perché, quale medico specialista ambulatoriale oncologo convenzionato con l’ASP di Reggio Calabria, nell’esercizio e nelle funzioni di siffatta sua attività di pubblico ufficiale (Cassazione sezione 6 penale, sentenza n. 35836 del 22 febbraio 2007) svolta presso l’ambulatorio oncologico Casa della Salute in Scilla, profittando dello stato di soggezione psicologica della parte offesa e dei suoi familiari dovuta alla patologia oncologica sofferta, con abuso dei poteri e/o con violazione dei doveri di cui agli articoli 3 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e comunque in violazione dell’articolo 97 della Costituzione (sussistendo in capo ad egli l’obbligo di astenersi in presenza di un interesse proprio, Cassazione Penale, sezione VI, sentenza n. 40824 del 24 settembre 2012), induceva “omissis”, paziente recatosi in quella struttura al fine di eseguire trattamenti chemioterapici, a recarsi preventivamene presso il proprio studio privato sito in Reggio Calabria onde procedere a visite a pagamento legate a quella terapia, procurandosi così intenzionalmente, atteso che le prospettate prestazioni private, non solo erano inutili ma offerte -mediante il versamento del solo ticket- in regime di assistenza 4 sanitaria dalla struttura pubblica sopra indicata, un ingiusto vantaggio patrimoniale da doppia retribuzione, e arrecando nel contempo alla parte offesa un danno ingiusto quantificato, tanto il vantaggio quanto il danno, in complessivi euro 160,00 circa (80 euro per due visite). In Reggio Calabria, tra l’ottobre-novembre 2014 e l’aprile 2015 Ancora una volta si invitano tutti coloro che hanno riscontrato episodi di malasanità e/o abusi a far valere i propri diritti denunciando i fatti alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria.