Ricostruzione di carriera: arriva la prima conferma dalla Corte di Appello di Genova

Su un ricorso vinto dai legali dell’Anief, con sentenza n. 246/16, viene respinto l’appello del Miur. Confermato, pertanto, il riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo tra il 1986/1997 ad una docente che ha contestato il decreto emesso nel 2008 che le assegnava 9 anni rispetto ai dieci svolti. L’amministrazione e’ stata condannata al pagamento di 5mila euro di risarcimento e spese legali‎. Disapplicata, ancora una volta, la normativa nazionale perché in contrasto con la direttiva Ue e il principio di non discriminazione. E’ possibile ancora ricorrere al seguente link per tutto il personale di ruolo con più di quattro anni di precariato.

Ancora una volta confermata l’azione promossa dai legali dell’Anief (Augusto, Ganci, Miceli) che difendono in appello la sentenza positiva di primo grado ottenuta presso il tribunale di Genova in uno dei primi ricorsi già discussi sul problema della ricostruzione di carriera del personale delle istituzioni scolastiche. L’attuale normativa disciplinata dall’art. 485 del dlgs. 297/94 come ripresa anche dal Ccnl 2006/9, infatti, prevede una procedura di raffreddamento della carriera per chi, neoimmesso in ruolo, ha svolto servizio da supplente per più ‎di quattro anni. I due terzi del servizio sono riconosciuti per intero, mentre un terzo dello stesso e’ congelato per metà carriera ritardando il passaggio da un gradone all’altro, ovvero la maturazione del successivo scatto di anzianita’. Una norma in vigore da trent’anni e mai contestata dai sindacati prima dell’azione seriale promossa dall’Anief che ha denunciato la violazione della clausola 4 della direttiva 70/99 della UE e del relativo principio di non discriminazione.

E i giudici di primo grado e ora, anche di appello, hanno dato ragione ai legali dell’Anief, annullando il relativo decreto di ricostruzione di carriera e ordinando il riconoscimento di tutto il servizio pre-ruolo anche se svolto con supplenze brevi e saltuarie in ragione di quanto già deciso dalle sentenze della Corte di giustizia europea del 13 settembre 2007 e del 10 ottobre 2012. Non esistono, infatti, ragioni oggettive per discriminare la valutazione del servizio svolto a tempo determinato nella progressione di carriera del personale della scuola. E ora, si prevedono migliaia di ricorsi dopo che il sindacato aveva già ricevuto centinaia di adesioni negli anni scorsi.