Casa: le detrazioni fiscali 2017

Anche nel 2017 chi realizzerà interventi di efficienza energetica della propria abitazione potrà godere delle detrazioni fiscali del 65%. Nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia le detrazioni sono del 50%; rientrano in questo caso le detrazioni per l’acquisto e la messa in opera di singoli impianti che producono energia da fonti rinnovabili o abbassano i consumi (come sono gli impianti fotovoltaici, gli scaldacqua o i condizionatori a pompa di calore).

E’ quanto stabilito nella Legge di Stabilità 2017 che proroga di un altro anno gli incentivi previsti per le case.

Rispetto agli anni passati le novità positive riguardano gli interventi nei condomini: aliquote più alte, graduate in base all’entità dei lavori e ai risultati raggiunti, fino al 75%, valide per interventi realizzati da ora al 2021.

L’incentivo del 65% riservato agli interventi di efficientamento energetico delle singole unità immobiliari riguarda i seguenti interventi: per la riqualificazione globale su edifici esistenti (interventi che facciano conseguire determinati miglioramenti delle prestazioni energetiche) si possono detrarre fino a 100mila euro (cioè il 65% di una spesa di circa 154mila euro); per coibentazione di pareti, soffitti o sostituzione di finestre e serramenti con altri e con particolari prestazioni di isolamento, fino a 60mila euro di detrazione fiscale; installazioni di pannelli solari termici, fino a 60mila euro. E ancora: sostituzione della caldaia con un modello a condensazione, fino a 30mila euro; installazione di pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, fino a 30mila euro; acquisto e posa in opera delle schermature solari, fino a 60mila euro; acquisto e installazione di impianti di climatizzazione invernale a biomasse, fino a 30mila euro; acquisto, installazione e messa in opera di sistemi di domotica, per il controllo da remoto di impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e climatizzazione nelle unità abitative.

Non cambiano i meccanismi per usufruire dell’incentivo. I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario o postale e il rimborso avverrà in dieci anni, con rate di pari importo. Sarà inoltre necessario conservare tutta la documentazione inerente all’intervento e ai pagamenti. Per fruire della detrazione è necessario che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). La prova dell’esistenza dell’edificio può essere fornita dall’iscrizione in catasto o dalla richiesta di accatastamento, oppure dal pagamento dell’imposta comunale (Ici/Imu), se dovuta. Quindi non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.

Sono ammesse all’agevolazione le persone fisiche (compresi gli esercenti arti e professioni); i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti. Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato. Sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori.

Rientrano nel novero dell’efficienza energetica anche gli interventi sulle caldaie ed impianti di riscaldamento dei condomini. Il decreto Milleproroghe ha procrastinato al 30 giugno 2017 l’obbligo della contabilizzazione del calore per gli impianti centralizzati di riscaldamento e di fornitura di acqua calda sanitaria condominiali. Per rimanere in esercizio senza sanzioni, sarà necessaria l’installazione di sistemi per la misurazione del calore di ciascuna unità abitativa.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si ha diritto ad accedere alla detrazione del 65% solo se i contabilizzatori sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia. In questi casi il limite di spesa detraibile (per ogni contribuente) è di 30mila euro. Se invece i contabilizzatori sono installati senza che sia sostituito l’impianto di riscaldamento, o qualora sia sostituito con uno che non ha le caratteristiche tecniche richieste per l’ecobonus, le spese sono ammesse alla detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie.

Per quanto riguarda le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, rimane invariato il 50%, che viene prorogato per spese sostenute fino al 31 dicembre 2017, applicabili a molti interventi ”energetici” o di risparmio energetico tra cui l’installazione di un impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo (batterie) o l’installazione di condizionatori e scaldacqua a pompa di calore, anche in assenza di altre opere di ristrutturazione.

Sulle prestazioni di servizi per interventi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) realizzati su immobili residenziali, viene applicata l’Iva ridotta al 10%. Per alcuni ”beni significativi” (individuati dal decreto 29 dicembre 1999) quali ascensori, infissi, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria, l’aliquota agevolata del 10% si applica solo sulla differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.

Infine, in Legge di Stabilità è stato esteso a tutto il 2017 anche il bonus mobili: chi acquisterà mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione potrà beneficiare ancora di uno sconto Irpef del 50% per un massimo di 10.000 euro di spesa. Ma tra i requisiti richiesti ai contribuenti per il prossimo anno c’è l’aver effettuato nel 2016 lavori ammessi alla fruizione del Bonus ristrutturazioni.