Mobilità: il servizio nelle paritarie va valutato come nella statale

L’ultima sentenza ottenuta arriva dal Tribunale del Lavoro di Trieste, in cui gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Mirella Pulvento ottengono definitivamente ragione in favore di un nostro iscritto con la conferma che, ai fini della Mobilità, deve essergli attribuito il medesimo punteggio spettante al servizio prestato nella statale. Marcello Pacifico (Anief-Cisal): “I successi ottenuti in tribunale dimostrano che abbiamo ragione e se il prossimo contratto continuerà a perseverare con questa odiosa discriminazione, non esiteremo ad agire in tribunale per far nuovamente annullare delle disposizioni contrattuali che non rispettano la legge italiana. Anche per la ricostruzione di carriera abbiamo promosso specifici ricorsi per far riconoscere il servizio nelle scuole paritarie e otterremo ragione anche su quello”.

Il CCNI sulla Mobilità 2016 è illegittimo, la conferma arriva anche dal Tribunale del Lavoro di Trieste che conclude per il definitivo accoglimento del ricorso Anief evidenziando come risulta “illegittima la disposizione del CCNI 8.4.2016 che è intervenuto a regolare la mobilità 2006/2017 di cui si discorre, nella parte in cui esclude l’attribuzione di punteggio al servizio prestato negli Istituti paritari”. Tali disposizioni, infatti, “nella parte in cui escludono l’attribuzione di punteggio per il servizio preruolo prestato negli Istituti paritari e al contrario lo riconoscono per gli istituti statali nella misura di 3 punti per ogni anno, violano la disposizione di rango primario di cui al citato art. 2, comma 2, DL 255/2001 nella parte in cui impone di valutare i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.

L’intesa tra sindacati rappresentativi e MIUR sottoscritta in questi giorni per la prossima procedura di mobilità che, nuovamente, esclude il servizio prestato nelle scuole paritarie risulta, dunque, ancora insoddisfacente. L’accordo, infatti, non ha recepito ancora la valorizzazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, continuando a considerare i docenti che svolgono servizio in questi istituti come se fossero dei lavoratori di serie B. “I successi ottenuti in tribunale dimostrano che abbiamo ragione – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief e segretario confederale Cisal – e se il prossimo contratto continuerà a perseverare con questa odiosa discriminazione, non esiteremo ad agire in tribunale per far nuovamente annullare delle disposizioni contrattuali che non rispettano la legge italiana”. L’art 2 del Dl 255/ 2001 convertito in legge 333/01, infatti, dà ragione all’Anief e prevede che “i servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n 62 sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”. Anche il Giudice del Lavoro di Trieste, a conferma di quanto sostenuto dai legali Anief, ha rilevato come “deve ritenersi che il CCNI del 2016 nella parte in cui esclude in relazione al servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie l’attribuzione dei tre punti all’anno viceversa previsti per il pre ruolo nelle scuole statali violi – in una materia, quella della mobilità, in cui la contrattazione collettiva è espressamente ammessa nei soli limiti previsti dalla legge – la norma di legge che impone, in via generale, di valutare nella stessa misura il servizio di insegnamento nelle scuole paritarie e nelle scuole statali”.