VLT, gioco online, scommesse e casinò. Sono questi i settori maggiormente a rischio riciclaggio: nei giorni scorsi il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni e del ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che detta disposizioni in materia di antiriciclaggio e che recepisce la direttiva UE (IV Direttiva) che prevede misure anche in materia di gioco. Nel dettaglio, il decreto prevede un aumento dei controlli sulle Vlt: i concessionari, ma anche distributori ed esercenti, dovranno infatti verificare l’identità dei clienti, conservando i dati di ogni singolo biglietto di importo pari o superiore ai 500 euro. Gli operatori dovranno adottare procedure che consentano di monitorare “le singole operazioni riferite ad ogni sessione di gioco nel periodo temporale massimo di una settimana” così come “i comportamenti anomali legati all’entità insolitamente elevata degli importi erogati rispetto a quelli puntati”. Sarà pertanto obbligatorio acquisire i dati identificativi del cliente “all’atto della richiesta o dell’effettuazione dell’operazione di gioco”. Giro di vite anche per il gioco online: gli operatori dovranno monitorare “lo stato dei conti di gioco e in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti”, i conti con una “concentrazione anomala di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra giocatori” come poker e betting exchange, "la tipologia di strumenti di ricarica utilizzati, la frequenza e le fasce orarie delle transazioni di ricarica del conto di gioco, l’individuazione di anomalie nell’utilizzo del conto di gioco per come desumibili dal rapporto tra depositi e prelievi”. Sale inoltre la soglia minima per la segnalazione delle giocate, che passa da 1.000 a 2.000 euro per i casinò fisici e le scommesse in agenzia. Ne consegue che sarà necessaria l’identificazione e la verifica dell’identità di ogni cliente che “richiede o effettua, presso il medesimo operatore, nell’arco di una stessa giornata una o più operazioni di gioco, per un importo complessivo pari o superiore a euro 2.000”. Salate anche le sanzioni: il soggetto tenuto alla verifica e alla conservazione dei dati di identificazione dei clienti, in caso di falsificazione o acquisizione di dati falsi, sarà infatti punito "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10mila a 30mila euro”, mentre la mancata comunicazione agli organi di controllo comporterà una sanzione tra 5 mila e 30 mila euro. Tra le altre sanzioni anche quelle riguardanti distributori ed esercenti del comparto gioco, per i quali la mancata verifica e controllo delle operazioni anomale comporta “una sanzione amministrativa da 1.000 a 10 mila euro”. Nel caso di violazioni gravi o ripetute le sanzioni sono raddoppiate e “il concessionario è tenuto, in solido con il distributore o esercente contrattualizzato” al pagamento della multa. In caso di violazioni gravi accertate dalla GDF, infine, alla sanzione può essere aggiunta “la sospensione da quindici giorni a tre mesi” dell’attività. Coerentemente a quanto prescritto dalla direttiva, dunque, viene disegnato un sistema sanzionatorio basato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle persone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”.