Corte UE: non si può vietare in modo assoluto ai dentisti di farsi pubblicità

Il sig. Vanderborght, un dentista stabilito in Belgio, ha pubblicizzato prestazioni di cura dei denti. Tra il 2003 e il 2014 egli ha apposto un pannello che constava di tre superfici stampate, indicante il suo nome, la sua qualifica di dentista, il suo sito Internet, nonché il recapito telefonico del suo studio. Ha inoltre creato un sito Internet per informare i pazienti sui diversi tipi di trattamento che egli effettua nel suo studio. Infine, ha inserito alcuni annunci pubblicitari in quotidiani locali.
A seguito di una denuncia presentata dal Verbond der Vlaamse Tandartsen, un’associazione professionale di dentisti, nei confronti del sig. Vanderborght sono stati avviati alcuni procedimenti penali. Il diritto belga vieta infatti in modo assoluto ogni tipo di pubblicità per prestazioni di cura del cavo orale e dei denti e stabilisce alcuni requisiti di discrezione per quanto concerne le insegne degli studi dentistici destinate al pubblico.
A sua discolpa, il sig. Vanderborght sostiene che le norme belghe in questione sono contrarie al diritto dell’Unione, in particolare alla direttiva sul commercio elettronico, nonché alla libera prestazione di servizi prevista nel Trattato FUE . Adito della controversia, il Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, strafzaken (tribunale di primo grado neerlandofono di Bruxelles, sezione penale) ha deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia a tale riguardo.
Nella sua odierna sentenza, la Corte conclude che la direttiva sul commercio elettronico osta a una normativa che, come quella belga, vieta ogni forma di comunicazione commerciale per via elettronica volta a promuovere cure del cavo orale e dei denti, compresa quella effettuata mediante un sito Internet creato da un dentista.
La Corte ritiene infatti che, sebbene il contenuto e la forma delle comunicazioni commerciali possano validamente essere inquadrati da regole professionali, siffatte regole non possono comportare un divieto generale e assoluto di ogni tipo di pubblicità on line avente lo scopo di promuovere l’attività di un dentista.
Inoltre, la libera prestazione di servizi osta a una normativa nazionale che vieta in modo generale e assoluto ogni tipo di pubblicità relativa a prestazioni di cura del cavo orale e dei denti.
A tale riguardo, la Corte ritiene che un divieto di pubblicità per una determinata attività sia tale da restringere la possibilità, per le persone che esercitano detta attività, di farsi conoscere presso la loro potenziale clientela e di promuovere i servizi che si propongono di offrire a quest’ultima. Un siffatto divieto costituisce pertanto una restrizione alla libera prestazione di servizi.
La Corte ammette che gli obiettivi della normativa in questione, vale a dire la tutela della salute pubblica e della dignità della professione di dentista, costituiscono motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Infatti l’utilizzo intensivo di pubblicità o la scelta di messaggi promozionali aggressivi, addirittura tali da indurre i pazienti in errore a proposito delle cure proposte, può nuocere, deteriorando l’immagine della professione di dentista, alterando il rapporto tra i dentisti e i loro pazienti nonché favorendo la realizzazione di cure inadeguate o non necessarie, alla tutela della salute e pregiudicare la dignità della professione di dentista.
Ciò premesso, la Corte ritiene che un divieto generale e assoluto di ogni tipo di pubblicità eccede quanto necessario per realizzare gli obiettivi perseguiti. Questi ultimi potrebbero essere raggiunti mediante misure meno restrittive che disciplinino, se del caso in maniera rigorosa, le forme e le modalità che possono validamente assumere i mezzi di comunicazione utilizzati dai dentisti.