Obbligo di conservare i pagamenti fatti, per qunto tempo vale?
Anche alla luce dell’introduzione del Canone Rai nella bolletta dell’energia elettrica, il Codacons presenta il suo Vademecum per aiutare il consumatore su quanto a lungo è necessario conservare copie dei pagamenti effettuati.
Com’è noto differenti sono i termini di prescrizione dei crediti a seconda dell’ambito interessato.
– Bollette gas, acqua, telefono: il termine di prescrizione per i crediti derivanti da queste bollette, e più in generale quelle relative ai pagamenti periodici, è di 5 anni. Oltre tale termine non è più necessario conservare i documenti attestanti il pagamento. Attenzione alle comunicazioni di interruzione della prescrizione, cioè l’invio da parte del creditore, di una comunicazione nella quale risulti chiaramente la volontà di ottenere l’adempimento o il ricorso al giudice per quel particolare credito. Tali comunicazioni interrompono la prescrizine del credito, che ricomincia a decorrere da quel momento.
– Bollette energia elettrica: con l’introduzione del Canone Rai in bolletta è necessario conservare i pagamenti, relativi al canone suddetto, per 10 anni. Avendo un differente termine di prescrizione per quanto concerne i pagamenti della luce bastano 5 anni, mentre per il pagamento del Canone Rai è necessario aspettare i 10 anni.
– Bollettini e F24 ICI, IMU e TASI: per quanto riguarda tali pagamenti, essi vanno conservati per 5 anni dall’anno successivo a quello del pagamento;
– Spese condominiali: termine di prescrizione di 5 anni;
– Mutui: 10 anni dal pagamento della singola rata;
– Cambiali e parcelle dei professionisti (avvocati ecc.): in questo caso il termine di prescrizione per i crediti è abbreviato a 3 anni. Dopo i 3 anni non è più possibile chiedere tali crediti;
– Dichiarazioni dei redditi: termine di prescrizione di 5 anni a partire dall’anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione;
– Bollo auto: termine di prescrizione di 3 anni a partire dall’anno successivo alla data di scadenza;
– Multe: 5 anni di conservazione per la ricevuta di pagamento;
– Assicurazioni (quitanza polizze): 1 anno dalla scadenza (salvo diversi tempi previsti dal contratto) –
5 anni se usate a fini fiscali (detraibili);
– Scontrini d’acquisto: 2 anni (durata standard della garanzia), salvo specifico prolungamento;
– Ricevuta alberghi e pensioni: 6 mesi;
– Rette scolastiche e iscrizioni a corsi sportivi: 1 anno – 5 anni se usate a fini fiscali.