Entra in vigore oggi 4 Luglio 2017 il decreto legislativo che aggiorna, recependo una Direttiva europea, le regole antiriciclaggio che comprendono, tra le altre cose, disposizioni e limiti relativamente ai pagamenti.
Nessuna variazione alla cosiddetta “soglia del contante” ovvero il limite fissato in euro 3.000 oltre il quale i pagamenti in contante sono vietati.
Regole invariate anche per gli assegni che per importi superiori ai 1.000 euro devono emessi intestandoli ad una persona o ditta con clausola “non trasferibile”; l’emissione all’ordine “mio proprio” rimane possibile a prescindere dall’importo solo per l’incasso e non per i pagamenti.
Quello che cambia sono le regole relative ai libretti di deposito, bancari e postali, che da oggi possono essere emessi solo in forma nominativa, intestati ad una determinata persona. Uno stop ai libretti al portatore, quindi, che fino a oggi potevano circolare se di importo inferiore a 1.000 euro. Rimane vietata altresì l’emissione di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia.
Per i libretti al portatore attualmente in circolazione è stata aperta una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza 31 Dicembre 2018.
Cambiano anche le sanzioni applicabili alle varie violazioni: per la soglia dei contanti e per gli assegni la sanzione varia da 3.000 a 50.000 euro, per i libretti la sanzione può variare da 250 a 500 euro per il trasferimenti di quelli al portatore, mentre per il trasferimento di quelli in forma anonima o con intestazione fittizia è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.
Per ogni approfondimento si veda la scheda aggiornata ASSEGNI, CONTANTI, LIBRETTI E TITOLI AL PORTATORE: LE NUOVE REGOLE ANTIRICICLAGGIO: https://sosonline.aduc.it/scheda/assegni+contanti+libretti+titoli+al+portatore+nuove_13606.php
Rita Sabelli, responsabile Aduc aggiornamento normativo