Una rottamazione lunga 17 anni. La possibilità di regolarizzare i mancati pagamenti delle cartelle esattoriali diventa ”extra-long”. Ma anche i termini per l’adesione e quello per i pagamenti delle rate non versate slittano. Sono le novità introdotte durante l’esame in commissione Bilancio del decreto fiscale collegato con la manovra di bilancio.
La prima novità riguarda i termini per il pagamento della vecchia rottamazione, per chi non ha versato le prime due rate: slitta il termine ultimo per il pagamento al 7 dicembre. Ma la modifica più importante riguarda l’estensione temporale della sanatoria. Il decreto consentiva la rottamazione tra gennaio e settembre del 2017. Ora, di fatto, con la modifica introdotta in Senato, la rottamazione vale per tutti i ruoli dal 2000 a settembre 2017. Per allargare la platea, l’operazione viene ridisegnata con nuove scadenze e nuovi adempimenti per chi decide di aderire.
Il termine per inviare la richiesta di adesione è fissato per tutti al 15 maggio 2018. Raccolte le domande, l’Agenzia della Riscossione verificherà quindi le caratteristiche del carico fiscale per cui è stata fatta richiesta ed entrerà in contatto con il debitore.
Se il contribuente che aderisce ha già una cartella in rateizzazione, con piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, dovrà innanzitutto sanare tale posizione. Riceverà quindi entro il 30 giugno 2018 la comunicazione con gli importi delle rate scadute nel 2016 e non pagate. Entro il 31 luglio dovrà versare il dovuto e saldare i debiti. Quindi potrà iniziare il processo per la rottamazione della parte residua. In questo caso riceverà la comunicazione dell’agente della riscossione entro il 30 settembre e dovrà pagare in tre rate: ottobre 2018, novembre 2018 (in cui concentrare l’80% del debito) e febbraio 2019, vedendosi applicare solo i normali interessi legali del 4,5%, senza ovviamente sanzioni o interessi di mora.
Se il debitore aderisce invece per una cartella non interessata da rateizzazione, le scadenze cambiano. La comunicazione dell’Agenzia della riscossione sugli importi da pagare arriverà entro il 30 giugno 2018 e le rate saranno 5: luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 (tali da coprire l’80% del debito) e febbraio 2019. Anche in questo caso, sulla rata di luglio, che può essere anche scelta come unica, non si applicheranno gli interessi legali, mentre sulle successive sì.