Nell’aprile 2015, un cittadino nigeriano ha presentato alle autorità ungheresi una domanda di asilo, dichiarando che temeva di essere perseguitato nel suo Paese di origine a causa della propria omosessualità. Pur ritenendo che le dichiarazioni di quest’ultimo non presentassero contraddizioni, tali autorità respingevano la domanda, poiché la perizia psicologica da esse disposta per esaminare la personalità del richiedente non aveva confermato l’orientamento sessuale da quest’ultimo dichiarato.
Il richiedente asilo ha proposto ricorso contro tale decisione dinanzi ai giudici ungheresi, sostenendo che i test psicologici della perizia controversa comportavano una grave violazione dei suoi diritti fondamentali, senza consentire di valutare la veridicità del suo orientamento sessuale.
Lo Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (tribunale amministrativo e del lavoro di Szeged, Ungheria), investito della causa, chiede alla Corte di giustizia se sia consentito alle autorità ungheresi valutare le dichiarazioni di un richiedente asilo relative al suo orientamento sessuale basandosi su una perizia psicologica. In caso di risposta negativa della Corte a detta questione, il giudice ungherese chiede altresì se esistano comunque metodi peritali che le autorità nazionali possano utilizzare per esaminare l’attendibilità delle dichiarazioni rese nel contesto di una domanda di asilo basata su un rischio di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale.
Con la sentenza odierna, la Corte constata, anzitutto, che la direttiva sulle condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato consente alle autorità nazionali di disporre una perizia nell’ambito dell’esame di una domanda di asilo al fine di meglio stabilire le reali esigenze di protezione internazionale del richiedente. Tuttavia, le modalità di un eventuale ricorso a una perizia devono essere conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, quali il diritto al rispetto della dignità umana e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.
In tale contesto, non si può escludere che, in sede di valutazione delle dichiarazioni di un richiedente asilo relative al suo orientamento sessuale, alcune forme di perizia si rivelino utili per l’esame dei fatti e delle circostanze esposti nella domanda e si possa ricorrere ad esse senza compromettere i diritti fondamentali del richiedente. Al riguardo, la Corte sottolinea, tuttavia, che, nell’ambito della valutazione delle dichiarazioni di un richiedente relative al proprio orientamento sessuale, le autorità e i giudici nazionali non possono fondare la propria decisione solo sulle conclusioni di una relazione peritale e non devono essere vincolati da tali conclusioni.
La Corte constata, poi, che, nel caso in cui l’esecuzione di una perizia psicologica volta ad accertare l’effettivo orientamento sessuale di un richiedente asilo sia disposta dalle autorità nazionali responsabili della valutazione della domanda, la persona sottoposta a tale perizia si trova in una situazione in cui il suo futuro è fortemente dipendente dall’esito riservato da tale autorità alla sua domanda. Inoltre, un eventuale rifiuto di sottoporsi a tali test da parte del richiedente asilo può costituire un elemento importante su cui le autorità nazionali si baseranno allo scopo di stabilire se quest’ultimo abbia sufficientemente motivato la sua domanda.
Di conseguenza, anche se l’esecuzione di tali test è formalmente subordinata al consenso della persona interessata, tale consenso non è necessariamente libero, poiché è imposto dalla pressione delle circostanze in cui si trova un richiedente asilo. Orbene, in tali circostanze, il ricorso a una perizia psicologica per accertare l’orientamento sessuale del richiedente costituisce un’ingerenza nel diritto della persona in questione al rispetto della sua vita privata.
Con riferimento alla questione se un’ingerenza nella vita privata possa essere giustificata dall’obiettivo consistente nella ricerca di elementi utili a valutare le reali esigenze di protezione internazionale del richiedente, la Corte rileva che una perizia può essere ammessa solo se è fondata su metodi sufficientemente affidabili, punto sul quale non spetta alla Corte pronunciarsi, ma che è stato contestato dalla Commissione e da diversi governi. Peraltro, la Corte constata che l’impatto di una tale perizia sulla vita privata è sproporzionato rispetto all’obiettivo menzionato. Riguardo a tale punto, la Corte osserva, in particolare, che detta ingerenza è particolarmente grave, in quanto è volta a mettere in luce gli aspetti più intimi della vita del richiedente.
La Corte rileva altresì che la realizzazione di una perizia psicologica volta a determinare l’orientamento sessuale di un richiedente asilo non è indispensabile per valutare l’attendibilità della dichiarazioni del richiedente relative al suo orientamento sessuale. Al riguardo, la Corte sottolinea che, in forza della direttiva, in una situazione in cui l’orientamento sessuale del richiedente non è suffragato da prove documentali, le autorità nazionali, che devono disporre di personale competente, possono basarsi, tra l’altro, sulla coerenza e plausibilità delle dichiarazioni della persona interessata. Peraltro, tale perizia ha, nel migliore dei casi, un’affidabilità limitata, cosicché la sua utilità al fine della valutazione dell’attendibilità delle dichiarazioni di un richiedente asilo può essere rimessa in discussione, soprattutto nel caso in cui, come nella fattispecie, le dichiarazioni del richiedente non presentano contraddizioni.
In tali circostanze, la Corte conclude che il ricorso a una perizia psicologica volta ad accertare l’effettivo orientamento sessuale di un richiedente asilo non è conforme alla direttiva, letta alla luce della Carta .