Aprile è un mese ricco di scadenze fiscali, a partire dalla trasmissione dello spesometro e dall’avvio della stagione della dichiarazione dei redditi. Oggi, 3 aprile il primo appuntamento: termine entro il quale i datori di lavoro dovranno effettuare la consegna della certificazione unica 2018 a lavoratori dipendenti e autonomi. La certificazione unica è uno degli adempimenti che precedono la presentazione della dichiarazione dei redditi perché contiene i dati sui redditi corrisposti nel 2017.
C’è poi tempo fino al 6 aprile per trasmettere, ai fini dello spesometro, i dati delle fatture relative al secondo semestre 2017, ed eventuali correzioni e integrazioni delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre, senza applicazione di sanzioni. Il termine, inizialmente previsto per il 28 febbraio, e’ stata posticipato per via di alcune semplificazioni e per garantire il pieno rispetto delle norme dello Statuto del contribuente. Tra le nuove misure finalizzate ad alleggerire gli adempimenti per imprese e professionisti, vengono ridotte le informazioni richieste. In particolare, diventa possibile comunicare i dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro registrate cumulativamente e i contribuenti possono decidere se trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale.
Entro il 16 aprile, bisognerà provvedere ai consueti adempimenti periodici Irpef, Inps e Iva. In particolare, si dovrà procedere al versamento dell’Iva di competenza del mese di marzo per i contribuenti che liquidano questa imposta mensilmente. Sull’Irpef 2018 invece, entro lo stesso termine, bisognerà effettuare il versamento delle ritenute alla fonte a titolo d’acconto operate dai sostituti d’imposta su redditi di lavoro dipendente e autonomo, redditi di agenzia, mediazione e rappresentanza versati nel mese precedente. E sempre entro la metà di aprile bisognerà pagare i contributi Inps relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese di marzo.
Per gli operatori intracomunitari il 26 aprile è una data da tenere a mente perché è il termine entro il quale dovranno presentare gli elenchi riepilogativi Intrastat per le cessioni e le prestazioni di servizi effettuati all’interno della Ue.
Infine, entro il 30 aprile imprenditori e titolari di partita Iva dovranno inviare telematicamente la dichiarazione Iva 2018 che contiene diverse novità che riguardano l’Iva di gruppo e l’applicazione dello split payment. Nello stesso giorno scade il termine per il versamento della seconda rata trimestrale del canone Tv per i contribuenti per i quali non è possibile l’addebito in bolletta
Ecco nel dettaglio gli adempimenti per imprenditori, commercianti, agenti e rappresentanti di commercio:
3 Aprile
CU 2018: consegna agli interessati della Certificazione Unica (c.d. CU 2018) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2017;
Contratti di locazione: versamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/03/2018 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/03/2018;
Tobin Tax: presentazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax);
CUPE: consegna agli interessati della “Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti” e delle ritenute effettuate nel 2017 (c.d. CUPE);
6 Aprile
Soggetti passivi IVA che abbiano esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015: comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre del 2017;
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre solare del 2017, soggetti passivi IVA che non abbiano esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015: Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre del 2017;
Soggetti passivi IVA che abbiano esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015: comunicazione corretta dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre solare del 2017 per avvalersi della disapplicazione delle sanzioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 prevista dal comma 1 dell’art. 1-ter del D.L. n. 148/2017;
Soggetti passivi IVA che non abbiano esercitato l’opzione prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. N. 127 del 2015: comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre del 2017 per avvalersi della disapplicazione delle sanzioni di cui all’art. 11, commi 1 e 2-bis, del D.Lgs. 471/1997 prevista dal comma 1 dell’art. 1-ter del D.L. n. 148/2017.
10 Aprile
Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell’anno 2017 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a euro 1.000. N.B.: Per i soggetti di cui all’art. 22 sono escluse dalla comunicazione le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA. Per i soggetti di cui all’art. 74-ter sono esclusi dalla comunicazione le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.
16 Aprile
Sostituti d’imposta: versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente;
Sostituti d’imposta: versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente;
Sostituti d’imposta: versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente;
Sostituti d’imposta: versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente;
Sostituti d’imposta: versamento in unica soluzione dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
Sostituti d’imposta: versamento in unica soluzione dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro;
Sostituti d’imposta: versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente;
Sostituti d’imposta: versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente;
Sostituti d’imposta: versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente;
Sostituti d’imposta: versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente.
20 Aprile
Regime speciale IVA MOSS: trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell’Iva dovuta in base alla stessa. L’obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre;
Esercenti commercio al minuto e attività assimilate nonché agenzie di viaggio e turismo che non effettuano la liquidazione mensile ai fini Iva: comunicazione dei corrispettivi relativi alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nell’anno 2017 dai soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo. N.B.: Per i soggetti di cui all’art. 22 sono escluse dalla comunicazione le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA. Per i soggetti di cui all’art. 74-ter sono esclusi dalla comunicazione le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’IVA.
26 Aprile
Operatori intracomunitari con obbligo mensile: presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE;
Operatori intracomunitari con obbligo trimestrale: presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel primo trimestre del 2018 nei confronti di soggetti UE.
30 Aprile
Versamento della 2° rata bimestrale dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2018;
Rimborsi Iva trimestrali: presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale (Modello IVA TR);
Versamento dell’imposta di bollo su libri, registri, fatture ed altri documenti informatici rilevanti ai fini tributari emessi nell’anno precedente. N.B.: le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014;
Versamento canone RAI per i soggetti per i quali non è possibile l’addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche: versamento della seconda rata trimestrale del Canone TV. N.B.: Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui hanno la loro residenza anagrafica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate;
Presentazione della dichiarazione IVA 2018 relativa all’anno d’imposta 2017.