Il diritto all’accesso ai propri dati personali non può essere limitato se si tratta di informazioni di dominio pubblico, la cui comunicazione non pregiudica le attività di contrasto a reati di riciclaggio.
Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy. L’Autorità, al termine dell’attività istruttoria relativa a due reclami [doc. web n. 9888438 e doc. web n. 9888457] presentati nei confronti di istituti di credito da un cliente, che non riusciva ad ottenere un completo riscontro alle richieste di accesso ai propri dati personali, ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ammonito gli istituti di credito.
Alle istanze avanzate dall’interessato, infatti, entrambe le banche si erano limitate a fornire i dati anagrafici e bancari, omettendo ulteriori informazioni.
A seguito dell’attività istruttoria del Garante è emerso che gli istituti di credito avevano ritenuto, in base alla normativa antiriciclaggio, di non fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso e di cui erano venuti a conoscenza attraverso articoli di stampa. Le notizie riguardavano un’indagine nei confronti del cliente che si era conclusa con una sentenza della Corte di Cassazione.
L’Autorità ha ritenuto che non ricorressero gli estremi per l’applicazione della misura della limitazione al diritto di accesso, dal momento che la conoscenza da parte dell’interessato delle predette informazioni, non avrebbe violato gli interessi tutelati dalla normativa antiriciclaggio.
Le notizie di stampa, infatti, erano liberamente accessibili a chiunque online, così come la sentenza della Cassazione.
Il Garante ha pertanto ammonito entrambe le banche per non aver fornito tempestivo e completo riscontro all’istanza di accesso ai propri dati personali avanzata dal cliente.