L’Autorità ricorda che la norma applicata in questi procedimenti tutela i diritti dei consumatori nei contratti e punta a garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.
Prosegue l’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nell’ambito del credit surcharge. L’ultima sanzione, di 5.000 euro, è stata irrogata ad Altraepoca S.r.l. che, tra il febbraio 2023 e il 15 giugno 2024, ha imposto a carico del consumatore un supplemento di prezzo direttamente correlato allo strumento di pagamento prescelto (c.d. surcharge), in questo caso PayPal, in contrasto con l’articolo 62, comma 1, del Codice del consumo.
Alla fine dello scorso anno l’Antitrust ha invece deliberato una sanzione per complessivi 17.500 euro nei confronti delle imprese Take it slowly by un’altra Sicilia, Sicilying S.r.l. e TICKETSMS S.r.l. perché hanno applicato sovrapprezzi – in modo del tutto illegittimo – relativi allo strumento di pagamento usato dai consumatori al termine del processo di acquisto di servizi del settore turistico e di biglietti per eventi. L’Autorità ha accertato che i tre operatori prevedevano – in aggiunta al prezzo inizialmente indicato durante il processo di acquisto – commissioni differenziate in base allo strumento di pagamento prescelto, in alcuni casi senza specificarne l’importo. In precedenza l’Autorità era intervenuta nei confronti di altri operatori che applicavano spese per l’utilizzo di strumenti di pagamento, in particolare Blupark S.r.l., cui è stata irrogata una sanzione di 50.000 euro, e De Pretto Eventi Store S.r.l., il cui procedimento si è concluso con l’accettazione di impegni.
Sanzione di 40 mila euro, sempre nell’anno in corso, per la società República Gráfica SL, proprietaria del portale e-commerce https://www.pampling.com, che imponeva al consumatore di sostenere spese di commissione per l’utilizzo dello strumento di pagamento costituito da PayPal. República Gráfica, del resto, aveva sostanzialmente riconosciuto di aver violato il Codice del consumo in quanto aveva attuato la condotta contestata dal 21 aprile 2022 al 9 gennaio 2024, data in cui è stato eliminato dal portale e-commerce l’addebito di un credit card surcharge in caso di pagamento degli acquisti online con PayPal.
Si è chiuso invece con impegni il procedimento a carico della società La casa della Divisa che applicava ai consumatori, al termine del processo di acquisto di divise scolastiche sul sito www.casadelladivisa.it, un sovrapprezzo del 3,4% rispetto al costo delle divise scolastiche prescelte in caso di pagamento con PayPal. Tra gli impegni proposti dall’impresa e accolti dall’Autorità, il rimborso integrale del surcharge pagato da tutti i consumatori che dal 2020 al 2023 abbiano effettuato acquisti sul sito e uno sconto del 5% sul prossimo acquisto per chi avesse acquistato divise scolastiche pagando il surcharge.
L’Autorità è intervenuta anche con moral suasion come nel caso del Comune di Pescara e dell’U.N.E.P. presso il Tribunale di Novara, che applicavano una commissione per pagare con moneta elettronica, presso i propri uffici, multe per violazione del Codice della Strada e spese per le notifiche e le esecuzioni degli atti giudiziari; della società Service For Fun S.r.l. che applicava una commissione per acquistare biglietti per eventi tramite carta di credito o PayPal.
L’Autorità ricorda che la norma applicata in questi procedimenti è posta a tutela dei diritti dei consumatori nei contratti e, insieme alle altre norme dell’ordinamento che vietano l’applicazione di surcharge, punta a garantire l’obiettivo eurounitario di realizzare un sistema unico di pagamenti privo di discriminazioni tra strumenti.