Le compagnie assicurative devono consentire agli eredi, che ne fanno richiesta, l’accesso ai nominativi dei beneficiari indicati nelle polizze stipulate in vita da persone defunte.
Lo ha chiarito il Garante privacy, con un provvedimento in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, dopo le numerose istanze (segnalazioni, reclami e richieste di parere) ricevute a seguito delle decisioni contrastanti assunte dalla giurisprudenza di merito. Tali decisioni hanno infatti generato, nel corso del tempo, diversi dubbi interpretativi.
Prima di trasmettere i nominativi le compagnie dovranno comunque verificare che sussistano una serie di condizioni. In primo luogo, dovranno accertare che il richiedente sia stato effettivamente indicato come erede, o “chiamato all’eredità”, ossia legittimato ad accettare l’eredità e pertanto a divenire erede. In secondo luogo, dovranno verificare che l’interesse perseguito dal richiedente sia concreto e attuale (cioè esistente al momento dell’accesso ai dati), precedente o funzionale alla propria difesa in giudizio.
L’Autorità, nell’esprimere il proprio orientamento, ha affermato che il diritto alla riservatezza va sempre bilanciato con altri diritti fondamentali, (come quello di difesa in giudizio), così come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalle Linee Guida in tema di “esercizio del diritto di accesso” del Comitato che raccoglie tutte le Autorità Garanti Ue (Edpb) e dalla stessa giurisprudenza di legittimità.