È in ripresa nei primi due mesi del 2021 l’attività di gestione delle crisi da sovraindebitamento complice, da un lato, le novità normative che hanno ampliato la platea dei beneficiari, dall’altro, l’incertezza sulla proroga dei termini stabiliti della legislazione di emergenza, come la sospensione dei mutui, del pagamento delle cartelle esattoriali, il blocco sfratti e dei licenziamenti.
Il 2021 si apre, dunque, con un incremento del deposito delle domande per la gestione delle crisi da eccesso di debito e si intravedono i primi casi di “sovraindebitamento familiare” e di esdebitamento del debitore totalmente incapiente (nuove figure introdotte dalla Legge di Conversione n.176/2020 del Decreto Ristori del 28 ottobre 2020).
La ripresa: confrontando i mesi di gennaio e febbraio 2021, con gli stessi mesi dell’anno precedente, l’incremento delle domande è pari a +30%. Se guardiamo in dettaglio gli incrementi abbiamo +50% (gennaio 2021 su gennaio 2020) e + 17% (febbraio 2021 su febbraio 2020). Si tratta di un’inversione di tendenza: il 2020 si era chiuso con un calo del 53% del ricorso al servizio di gestione delle crisi da sovraindebitamento, anche a seguito delle misure emergenziali che hanno caratterizzato l’anno 2020 in risposta alla crisi pandemica.
Per provincia: se analizziamo le istanze con il criterio della competenza territoriale del Tribunale che provvede all’omologa del Piano di rientro proposto dal debitore: a Monza e Brianza l’incremento nei primi due mesi del 2021 è del 167% (totale 8 istanze nel 2021 rispetto a 3 del 2020); Como in crescita del 150% (totale 5 nel 2021 rispetto a 2 del 2020); Lodi del 100% ( totale istanze 2 nel 2021 rispetto a 1 nel 2020), Milano del 75% (totale 7 istanze nel 2021 rispetto a 4 del 2020), Busto Arsizio del 50% (totale 6 istanze nel 2021 rispetto a 4 del 2020). A Cremona si registrano 2 istanze nei primi due mesi del 2021 su 0 casi perché l’attività è stata avviata da poco. Non si registrano incrementi significativi nei primi due mesi del 2021 a Lecco, Varese, Sondrio, Pavia.
L’Organismo per la gestione delle crisi da sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio (OCC qui il link per info) della Camera Arbitrale di Milano si occupa da 4 anni delle crisi da eccesso di debito del consumatore, della impresa minore (sotto soglia fallimentare) e di realtà specifiche come l’impresa agricola, la start up o le associazioni professionali. Opera per conto delle Camere di Commercio di Como-Lecco, Cremona, Milano MonzaBrianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese ed è iscritto al n. 80 del Registro degli Organismi tenuto dal Ministero della Giustizia. L’OCC è un ente terzo, imparziale, indipendente.
L’evento. Di sovraindebitamento e delle recenti modifiche normative della legge n.3/2012 si parla oggi nell’incontro online in occasione della presentazione del libro “La rinascita del debitore” dell’Avv. Niccolò Nisivoccia, pubblicato da Il Sole24Ore. All’incontro, oltre all’autore, partecipano Jean Marie Del Bo, Vicedirettore de Il Sole24Ore, Giovanni Negri, giornalista del Sole24Ore, Gaetano Presti, Ordinario di Diritto commerciale, Università Cattolica di Milano, Rinaldo Sali Vicedirettore Generale, Camera Arbitrale di Milano, Antonella Sciarrone Alibrandi, Ordinario di Diritto dell’economia, Università Cattolica di Milano, Lorenzo Stanghellini, Ordinario di Diritto commerciale, Università degli Studi di Firenze.
“La novità normativa di fine 2020 ha rafforzato la legge sul sovraindebitamento, con l’effetto di agevolare e facilitare l’accesso per i consumatori e per le piccole imprese alle procedure di rientro dal debito e di composizione delle crisi”. – Ha dichiarato Rinaldo Sali, Vicedirettore della Camera Arbitrale di Milano -. “La semplificazione delle procedure e la tempestività da parte dell’impresa e del consumatore nel fare ricorso a questi strumenti è fondamentale, così come è essenziale che il debitore sia consapevole e trasparente nel fornire tutta la documentazione che consenta di ricostruire la sua posizione e proporre così un piano di rientro”.
DATI 2020 E ANTICIPAZIONI DEL 2021
Volume. L’OCC da dicembre 2016 al 2020 ha gestito 662 istanze di gestione delle crisi da sovraindebitamento. Nei primi 3 anni si è vista una crescita progressiva del numero delle domande depositate: 84 nel 2017, 189 nel 2018 (+125% rispetto all’anno precedente), 263 nel 2019 (+39% rispetto al 2018). Mentre nel 2020 si è registrata una flessione: 123 casi depositati (-53% sull’anno precedente), dovuta soprattutto agli interventi, positivi e giustificati, della normativa e emergenziale che ha sospeso cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e ingiunzioni.
Anticipazioni 2021. Nei primi due mesi del 2021 si registra una ripresa dell’attività dell’OCC, dovuta anche alle modifiche normative della legge sul sovraindebitamento entrate in vigore a dicembre 2020, che hanno ampliato la platea dei beneficiari, introducendo anche le nuove figure del debitore incapiente e del sovraindebitamento familiare. Sono in totale 42 le domande depositate dall’inizio del 2021 fino all’8 marzo: 18 sono le domande depositate a gennaio 2021 (+ 50% rispetto a gennaio 2020) e 21 le domande di febbraio (+ 17% rispetto a febbraio 2020). Se paragoniamo gennaio e febbraio 2021 (due mesi di crisi sanitaria ed economica “Covid”) con due mesi dell’anno precedente in una situazione di crisi analoga (come ad esempio novembre e dicembre 2020) notiamo un incremento maggiore del numero di domande +125% (gennaio 2021 su novembre 2020) e +200% (febbraio 2021 su dicembre 2020). Nuovi debitori: su 39 procedure del 2021 (gennaio e febbraio) 7 sono i debitori incapienti (soggetti a verifica) e 8 le procedure di sovraindebitamento familiare.
Competenza territoriale. Se analizziamo le domande per competenza del Tribunale che provvede all’omologa della proposta del debitore (piano o accordo), Milano copre il 31% dei casi, Pavia e Busto Arsizio il 15%, Varese il 12%, Monza l’11%, Como 5%, Sondrio 4%, Lecco 3%, Cremona e Lodi 2%.
Esiti. Il 65% delle procedure si è chiuso per rinuncia agli atti o per archiviazione, il 35% è stato omologato dal Tribunale.
Chi può accedere per legge al sovraindebitamento: il consumatore; l’imprenditore agricolo; la cd. start up innovativa; l’ex imprenditore; lo studio professionale; tutte le altre (piccole) imprese non fallibili (che, cioè, stanno sotto la cd. “soglia fallimentare”). Per la maggior parte le domande provengono da debitori civili (consumatori indebitati), piccoli imprenditori o ex imprenditori insolventi. Tempi medi. 300 giorni in media dalla domanda di gestione fino alla conclusione della pratica (cioè al deposito del piano o dell’accordo in Tribunale perché sia omologato dal giudice).
Come funziona. Il debitore presenta una proposta per il rientro del debito o per la liquidazione del patrimonio. Il gestore della crisi (l’esperto) nominato dall’OCC analizza la situazione debitoria e la attesta in una relazione. Il Tribunale, su istanza del debitore, può omologare la proposta oppure rigettare l’istanza. Tre tipi di procedura. Nel 2020 le domande per comporre le crisi presso la Camera Arbitrale di Milano si sono divise tra liquidazioni del patrimonio (53% dei casi), piani del consumatore (36%) e accordi di ristrutturazione del piccolo (o dell’ex) imprenditore (11%). L’Accordo di ristrutturazione, riguarda il piccolo imprenditore o l’ex imprenditore e la proposta di accordo deve essere accettata dalla maggioranza dei creditori; il Piano del consumatore: è la proposta del debitore-consumatore (dunque non professionista) e non ha bisogno dell’assenso dei creditori per essere omologata dal giudice; la Liquidazione del patrimonio, quando il giudice nomina un liquidatore per destinare ai creditori le disponibilità e i beni del debitore, al netto di quelli essenziali per vivere. Si assiste, negli anni, a un incremento di questo tipo di procedura. Accedi qui per tutte le info.