“In data 31 luglio 2018, con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria, è stato approvato il modello di comunicazione telematica e sono definite le modalità per la presentazione della comunicazione sull’apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, ai fini della fruizione del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)”.
Ne dà notizia il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
“Il modello di comunicazione e le relative istruzioni per la compilazione – spiega il Dipartimento – sono disponibili per la sola consultazione, anche nella sezione dedicata. Le comunicazioni sono presentate esclusivamente per via telematica, utilizzando i servizi telematici che saranno messi a disposizione nell’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate”.
“Le comunicazioni telematiche per l’anno in corso – conclude – relative agli investimenti effettuati nell’anno 2018, nonché quelle relative agli investimenti effettuati dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica anche online, dovranno essere presentate, separatamente, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Le dichiarazioni sostitutive sugli investimenti 2018 andranno trasmesse dal 1° al 31 gennaio 2019″.
Il “responso” per il 2018 arriverà entro il prossimo 21 novembre.
Chi deve presentare la comunicazione? Imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali che intendono beneficiare dell’incentivo per gli investimenti incrementali in campagne pubblicitarie su quotidiani e periodici (anche on line) e su tv e radio locali (analogiche o digitali), effettuati o da effettuare nell’anno agevolato.
“Nel caso in cui il contributo richiesto superi i 150mila euro – spiega FiscoOggi, giornale on line delle Entrate – l’interessato deve rilasciare una delle seguenti dichiarazioni: di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; di aver indicato nel riquadro “Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia” i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia (articolo 85, Dlgs 159/2011)”.
“Il modello può essere presentato, esclusivamente per via telematica, al dipartimento per l’Informazione e l’editoria – conclude FiscoOggi – attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente dal richiedente il contributo o da una delle società dell’eventuale gruppo societario oppure da un intermediario abilitato. L’accesso all’area riservata del sito delle Entrate dal quale effettuare l’invio può avvenire tramite Spid, le credenziali Entratel o Fisconline rilasciate dalla stessa Agenzia oppure con la Carta nazionale dei servizi. Il sistema restituirà, sempre on line, l’attestazione della corretta trasmissione del modello”.