SICILIA – CONFERMATA L’ILLEGITTIMITÀ DELLA PREAPERTURA DI SETTEMBRE E LA PROTEZIONE INTEGRALE PER VARIE SPECIE IN DECLINO E MERITEVOLI DI TUTELA…
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGA) ha pubblicato l’ordinanza relativa all’appello delle Associazioni venatorie contro l’ordinanza del Tribunale Amministrativo regionale della Sicilia – Sede di Palermo (TAR) del 26/09/2020 con cui, a seguito di ricorso delle Associazioni ambientaliste Legambiente, LIPU e WWF (patrocinate dagli Avv.ti Antonella Bonanno e Nicola Giudice del Foro di Palermo), era stata sospesa parzialmente la stagione di caccia ed erano state bocciate numerose disposizioni del Calendario Venatorio 2020-2021, emanato dall’Assessore all’Agricoltura on. Edy Bandiera.
Secondo il CGA, la sospensiva del TAR era adeguatamente motivata e basata su principi condivisibili; pertanto, viene confermata l’illegittimità della c.d. “pre-apertura” (ossia l’anticipazione della stagione di caccia per alcune specie) dei primi giorni di settembre; l’esclusione dall’elenco delle specie cacciabili di Pavoncella e Moriglione (uccelli migratori in declino in Europa, tipici delle zone umide); il divieto di immissioni e abbattimento di Fagiano e Starna; il prolungamento della caccia alla Beccaccia oltre il 10 gennaio, ecc. Sulla caccia al coniglio – sospesa perché non sorretta da adeguati censimenti – permane l’obbligo per la Regione di rispettare il parere e le prescrizioni scientifiche impartite dall’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
Legambiente, LIPU e WWF esprimono soddisfazione per questa ulteriore vittoria giudiziaria contro la “deregulation venatoria” condotta pervicacemente dall’Assessorato regionale all’agricoltura: purtroppo l’unico modo per ottenere il rispetto delle leggi e delle indicazioni scientifiche in materia di caccia è quello di ricorrere alla carta da bollo ed all’autorità giudiziaria, di fronte ad un’Amministrazione regionale totalmente refrattaria a questi basilari principi.